Legittimazione dell’indagato al riesame del sequestro preventivo solo se proprietario del bene (Cass. pen. Sez. 3 n. 108 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali, la legittimazione dell’indagato a proporre impugnazione avverso il provvedimento che dispone o conferma il sequestro preventivo è subordinata alla titolarità di un interesse concreto ed attuale, individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. Ne consegue che è inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 591, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., il ricorso proposto dall’indagato che non sia proprietario del bene, essendo questo intestato a una società, salvo che alleghi uno specifico interesse correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla propria posizione.
Il Fatto
Il tribunale del riesame di Bari rigettava la richiesta di riesame avanzata dall’indagato avverso il decreto di sequestro preventivo ai fini di confisca emesso dal Gip, in relazione al reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 152/2006, concernente un veicolo condotto da un dipendente della sua ditta, notato mentre sversava rifiuti.
Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’indagato, deducendo due motivi: con il primo, la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla qualificazione del fatto come reato, stante l’occasionalità della condotta e l’assenza di finalità di smaltimento abusivo; con il secondo, l’inapplicabilità della confisca per insussistenza del reato presupposto. Il Procuratore generale concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorso risultava proposto dall’indagato, il quale aveva rilasciato procura speciale al proprio difensore. Tuttavia, dagli atti emergeva che il veicolo oggetto di sequestro era intestato alla società, non all’indagato medesimo. Tale circostanza, ha osservato la Cassazione, esclude in radice la legittimazione del ricorrente, atteso che l’assenza di proprietà del bene gli impedisce di vantare l’interesse alla restituzione della cosa, quale effetto tipico del dissequestro.
La Corte ha ribadito il principio per cui la legittimazione a impugnare il provvedimento che dispone o conferma una misura cautelare reale postula un interesse concreto ed attuale, individuato in quello alla restituzione della cosa, richiamando i propri precedenti (Sez. 5 n. 52060 del 2019, Rv. 277753; Sez. 5 n. 22231 del 2017, Rv. 270132). Ha, altresì, escluso che potesse soccorrere la recente pronuncia delle Sezioni Unite del 25 settembre 2025, richiamata dal ricorrente, in quanto nel caso di specie nessuna deduzione era stata formulata in ordine a un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla posizione dell’indagato.
La Corte ha poi aggiunto, per completezza, considerazioni relative all’ipotesi in cui il ricorso fosse stato presentato nella qualità di legale rappresentante dell’ente: in tal caso, soccorrerebbe il principio per cui, in tema di responsabilità da reato degli enti, non è valido l’atto di costituzione sottoscritto dal rappresentante legale incompatibile, perché contestualmente indagato per il reato presupposto, con conseguente inammissibilità delle impugnazioni presentate dal difensore dell’ente nominato da tali soggetti (richiamando Sez. 6 n. 29930 del 2011 e Sez. U n. 33041 del 2015).
Da ultimo, la Corte ha ricordato che l’inammissibilità per carenza di interesse è rilevabile d’ufficio in ogni grado e stato del procedimento, anche in sede di legittimità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, comma 2, e 609 cod. proc. pen. Ha, pertanto, dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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