Inammissibile la questione sul divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata (Cass. pen. Sez. VII n. 31620 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. La disposizione introduce una deroga all’ordinaria disciplina del bilanciamento tra circostanze che non trasmoda nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio, riferendosi a un’attenuante comune che non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare in misura contenuta la componente soggettiva del reato. È inammissibile, per difetto di adeguato confronto con la motivazione impugnata, il motivo che contesti la ricorrenza della recidiva quando questa risulti accertata in concreto sulla base dei criteri dell’art. 133 cod. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 10 dicembre 2024, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia per i reati di cui agli artt. 110 e 624-bis, comma 3, cod. pen., oltre che per il tentativo, riconoscendo la recidiva reiterata e specifica. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, cod. pen. nella parte in cui impedisce la prevalenza dell’attenuante dell’art. 62 n. 6 cod. pen. sulla recidiva, e la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva aggravata. La difesa ha poi depositato memoria insistendo per l’accoglimento.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per la non deducibilità dei motivi in sede di legittimità. Quanto alla prima censura, osserva il Collegio che è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., richiamando il principio di Sez. III n. 29723 del 22 maggio 2024. Si tratta di una disposizione derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria del bilanciamento, che non trasmoda in manifesta irragionevolezza né in arbitrio.

La ragione è che il divieto di prevalenza riguarda un’attenuante comune, la quale non assolve alla funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma solo di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati.

Parimenti inammissibile è la seconda doglianza, perché priva di adeguato confronto con le argomentazioni della decisione impugnata sulla ricorrenza della contestata recidiva. Quest’ultima è lineare e congrua, priva di contraddizioni evidenti, e dunque non sindacabile in cassazione. Essa, in particolare, si conforma ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale dal mero dato descrittivo dei precedenti specifici.

Il giudice di merito ha invece esaminato in concreto, sulla scorta dei criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa fosse indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, tale da operare come fattore criminogeno. La Corte richiama sul punto Sez. III n. 33299 del 16 novembre 2016 e le Sez. Un. n. 35738 del 27 maggio 2010.

All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero secondo la Corte cost. n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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