Inammissibile il ricorso che chiede una diversa lettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 41129 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo vizio di motivazione, contesti la decisione di merito per asserita erronea valutazione delle risultanze processuali, prefigurando una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle stesse. Tali doglianze esorbitano dal perimetro cognitivo e valutativo della Corte di legittimità. L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo. I motivi che riproducono censure già svolte in appello e motivatamente disattese dalla Corte territoriale sono privi di specificità e soltanto apparenti.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, nei gradi di merito, per il reato di truffa. La Corte d’appello di Messina, con sentenza del 07.02.2025, ha confermato il giudizio di responsabilità e il trattamento sanzionatorio.
Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità, travisamento della prova, violazione degli artt. 133 e 62, n. 4) cod. pen., vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e violazione dell’art. 131-bis cod. pen. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I motivi non sono formulati in termini consentiti dalla legge, perché riproducono profili di censura già svolti in appello e motivatamente disattesi dalla Corte territoriale: essi devono quindi considerarsi privi di specificità e soltanto apparenti.
Il ricorrente, in particolare, ha contestato la decisione dei giudici di merito perché fondata su una valutazione asseritamente erronea delle risultanze processuali. In questo modo ha finito per prefigurare una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle stesse. Si tratta di doglianze che esorbitano dal perimetro cognitivo e valutativo della Corte di legittimità.
La Corte ribadisce che le è preclusa la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle emergenze probatorie a quella compiuta nei precedenti gradi. Richiama sul punto le Sezioni Unite n. 6402 del 30.04.1997 e n. 12 del 31.05.2000, oltre a diverse pronunce di sezione (Sez. 2 n. 9106 del 12.02.2021; Sez. 6 n. 5465 del 04.11.2020, dep. 2021; Sez. 3 n. 18521 del 11.01.2018; Sez. 5 n. 51604 del 19.09.2017) e alle Sezioni Unite n. 41461 del 19.07.2012.
L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo: principio affermato dalle Sezioni Unite n. 47289 del 24.09.2003.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha reso una motivazione che appare immune da vizi. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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