Ricorso che reitera motivi d’appello senza confronto con motivazione è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 31622 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Il motivo di ricorso che non si confronti con la motivazione della decisione impugnata, limitandosi a riprodurre le censure già prospettate con l’atto di appello e motivatamente respinte in secondo grado, è inammissibile. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. La generica doglianza di carenza o illogicità della motivazione, priva di tale confronto, si destina per ciò solo all’inammissibilità.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 18 dicembre 2024, ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che aveva condannato l’imputata alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 100,00 di multa per il reato di cui all’art. 624 cod. pen.
Avverso tale sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo l’inosservanza o erronea applicazione di legge in ordine al difetto di legittimazione della querelante, che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto detentrice qualificata della merce sottratta.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivo non deducibile in sede di legittimità. Il motivo, infatti, lungi dal confrontarsi con la motivazione resa dalla Corte di merito in replica all’analoga doglianza già dedotta con l’atto di appello — nella quale erano state diffusamente esplicitate le ragioni per cui la querela doveva ritenersi validamente proposta — si limita a reiterare le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio.
Il Collegio richiama il principio, reiteratamente affermato, secondo cui la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce (Sez. VI n. 8700 del 21.01.2013). Tale critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità ex artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Il contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è dunque, innanzitutto e indefettibilmente, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso.
Ne deriva che il motivo di ricorso che non si confronti con la motivazione impugnata si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso. È pertanto inammissibile il ricorso che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma limitandosi a lamentare in maniera generica una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. II n. 27816 del 22.03.2019; Sez. III n. 44882 del 18.07.2014).
All’inammissibilità del ricorso consegue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Nota della Redazione
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