Collaboratori di giustizia, credibilità e riscontro della chiamata in correità (Cass. pen. Sez. I n. 31664 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione della chiamata in correità resa da collaboratori di giustizia postula un triplice vaglio: la credibilità soggettiva del dichiarante, l’attendibilità intrinseca del narrato e la sua capacità di riscontrarsi a livello individualizzante con altre dichiarazioni. Quest’ultima esige la convergenza delle chiamate su circostanze rilevanti del thema probandum, la loro autonomia genetica e la reciproca indipendenza, restando escluse intese fraudolente. Le divergenze che investano soltanto elementi circostanziali non decisivi non inficiano l’affidabilità dei chiamanti, né impongono di ravvisare un intento calunniatorio. Nel giudizio di legittimità resta preclusa la rilettura in fatto delle risultanze processuali.
Il Fatto
La sentenza impugnata, resa dalla Corte di assise di appello, aveva confermato la condanna di primo grado alla pena dell’ergastolo per concorso morale nell’omicidio premeditato commesso a fini di agevolazione di un clan camorristico. L’imputato era indicato quale mandante del crimine, insieme a un correo per il quale si era proceduto separatamente.
La responsabilità era fondata sulle dichiarazioni auto ed etero accusatorie di tre collaboratori di giustizia, ritenute credibili e convergenti, integrate da riscontri di contesto. Il ricorrente ha dedotto l’illogicità della motivazione e il travisamento della prova, contestando la credibilità di uno dei propalanti, e, con secondo motivo, la violazione della norma sull’aggravante della premeditazione e il vizio di motivazione sul punto.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Corte ricostruisce i criteri consolidati in materia, richiamando la giurisprudenza di legittimità (tra cui Sez. U n. 20804 del 2012 e Sez. 1 n. 17370 del 2023): la sentenza di appello ha verificato la credibilità soggettiva dei dichiaranti, l’attendibilità dei narrati e la loro vicendevole capacità di riscontrarsi in chiave individualizzante, accertando convergenza, autonomia genetica e reciproca indipendenza delle chiamate.
Quanto al collaboratore autore delle propalazioni, la Corte osserva che l’autoaccusa è intervenuta in un momento in cui nessun elemento indiziario conduceva verso di lui, con riferimenti precisi alla fase deliberativa di cui aveva conoscenza diretta; la collaborazione è stata giudicata disinteressata e genuina.
Riguardo al secondo collaboratore, reo confesso di numerosi omicidi, la chiamata è successiva al passaggio in giudicato della condanna a suo carico, circostanza che consente di escludere uno scopo utilitaristico o salvifico. La tesi dell’intento calunniatorio, fondata sull’essersi l’imputato avvalso della facoltà di non rispondere in un separato procedimento, è stata motivatamente ritenuta insostenibile: la reazione non era di spessore tale da giustificare una vendetta di quella portata, e, se la lettura “a tavolino” dei verbali fosse stata esatta, le versioni combacerebbero invece di presentare disarmonie.
Le disarmonie rilevate sono giudicate per lo più apparenti e, in ogni caso, composte o spiegate con motivazione congrua. Investendo solo elementi circostanziali e non decisivi, esse non sono sintomatiche di insufficienza affidabilità dei chiamanti. Il secondo motivo è inammissibile, perché il profilo sulla premeditazione non era stato oggetto di corrispondente motivo di appello.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.