Inammissibili i ricorsi sulla dosimetria della pena se generici e non ancorati (Cass. pen. Sez. VII n. 31658 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
I motivi di ricorso che contestano la determinazione della pena base e la mancata concessione delle circostanze attenuanti, senza confrontarsi con le argomentazioni poste a fondamento della scelta sanzionatoria, sono manifestamente infondati perché generici. Il discostamento della pena dal minimo edittale è legittimamente giustificato dalla gravità del fatto e dalla negativa personalità dell’imputato, con indicazione degli elementi rilevanti tra i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità salvo che sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. In sede di cassazione è pertanto inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena.
Il Fatto
La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 18.12.2024, aveva confermato la responsabilità di tre imputati in relazione al trattamento sanzionatorio applicato. Avverso tale decisione i difensori proponevano ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale in materia di dosimetria della pena, la violazione dell’art. 133 cod. pen. e vizi di motivazione.
In particolare, un ricorrente lamentava la quantificazione della pena base e il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.; un secondo contestava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti; un terzo deduceva la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena base.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rilevato anzitutto che tutti i motivi erano accomunati da un vizio di fondo: la genericità. I ricorrenti non si confrontavano con la decisione impugnata e non muovevano alcuna critica puntuale alle argomentazioni poste a fondamento della scelta sanzionatoria, collocandosi così in contrasto con i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
Quanto alla posizione del primo ricorrente, il Collegio ha osservato che la motivazione della Corte di merito, immune da censure, aveva adeguatamente giustificato il discostamento della pena dal minimo edittale richiamando la gravità del fatto e la negativa personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti penali anche specifici. Il rispetto degli obblighi motivazionali, ha precisato la Corte, è soddisfatto quando siano indicati gli elementi ritenuti rilevanti nell’ambito della complessiva applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
Sulla mancata concessione dell’attenuante del risarcimento, il Collegio ha ribadito che il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo non solo del danno patrimoniale ma anche di quello morale, e che la valutazione della sua congruità è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito. Nel caso concreto, il versamento effettuato non risultava adeguato a ristorare il grave pregiudizio subito dalla parte offesa.
Con riferimento al secondo ricorrente, la Corte ha confermato che il discostamento della pena base dal minimo edittale trovava giustificazione nella gravità del fatto e nei plurimi precedenti specifici: la Corte di merito aveva dato conto del corretto esercizio del proprio potere discrezionale indicando specificamente i criteri oggettivi e soggettivi ritenuti rilevanti. Il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione tipicamente discrezionale, non è sindacabile in cassazione se non quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, evenienza esclusa nella specie.
Quanto alla posizione del terzo ricorrente, i profili concernenti la determinazione della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti risultavano parimenti sorretti da conferente motivazione, incentrata sull’entità del fatto e sulla personalità dell’imputato. La Corte ha infine ribadito che è inammissibile, nel giudizio di legittimità, la censura volta a una nuova valutazione della congruità della pena non frutto di arbitrio o illogicità. I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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