Nullità interrogatorio di garanzia va dedotta con subprocedimento autonomo non con riesame (Cass. pen. Sez. II n. 31666 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nullità dell’interrogatorio di garanzia svolto in sede di udienza di convalida dell’arresto non determina la nullità dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare, che è provvedimento distinto e autonomo rispetto a quello di convalida. Permane tuttavia la necessità di un valido interrogatorio ai sensi dell’art. 294 cod. proc. pen. nel termine ivi previsto, a pena di inefficacia della misura ex art. 302 cod. proc. pen., poiché l’interrogatorio affetto da nullità non produce effetti. La questione relativa a mancanza, tardività o invalidità di tale interrogatorio esula dall’ambito del riesame: opera sul piano della persistenza della misura, ne importa l’estinzione automatica e va dedotta con richiesta al giudice delle indagini preliminari, con ordinanza ex art. 306 cod. proc. pen. appellabile ex art. 310 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 27 maggio 2025, rigetta l’istanza di riesame proposta nell’interesse dell’indagato avverso l’ordinanza del 6 maggio 2025 con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia in carcere per tentata estorsione in concorso, aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.
L’indagato ricorre per cassazione. Premette di essere stato arrestato il 18 aprile 2025 e di aver nominato difensore di fiducia il giorno successivo; deduce che l’udienza di convalida si è tenuta il 21 aprile 2025 senza avviso al difensore nominato, con nullità assoluta eccepita in riesame. Lamenta che il tribunale, pur riconoscendo la nullità assoluta dell’udienza di convalida, abbia ritenuto il vizio estraneo all’efficacia della misura e precluso dalla mancata impugnazione dell’ordinanza di convalida.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato, ancorché corretto nelle premesse in diritto. La Corte conferma che l’omesso avviso al difensore già nominato al momento della fissazione dell’udienza di convalida determina la nullità assoluta dell’udienza e del provvedimento conclusivo, nonché dei provvedimenti adottati nel corso della stessa, in applicazione dell’art. 185 cod. proc. pen.
La nullità dell’interrogatorio di garanzia in sede di convalida non travolge però l’ordinanza applicativa della misura, che resta provvedimento distinto e autonomo. Permane il dovere di compiere un valido interrogatorio di garanzia nel termine dell’art. 294 cod. proc. pen., a pena di inefficacia ex art. 302 cod. proc. pen., come affermato dalle Sez. 6 n. 29214 del 2021 e Sez. 6 n. 6761 del 2013. Nel caso di specie l’interrogatorio non è stato espletato né dal giudice dichiaratosi incompetente né dal gip che ha confermato la misura.
In applicazione del principio quod nullum est nullum producit effectum, l’interrogatorio nullo non può essere valutato e si applicano le regole generali sull’esecuzione dei provvedimenti di coercizione personale. Il titolo custodiale è legittimamente emesso, ma il giudice è tenuto a un nuovo interrogatorio: in difetto, la custodia perde efficacia.
Quanto al rimedio, la Corte ribadisce il principio di Sez. 2 n. 5376 del 2022, che muove da Sez. U. n. 26 del 1995: nel riesame non è deducibile né rilevabile d’ufficio la questione di inefficacia della misura per mancanza, tardività o invalidità dell’interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen., anche se svolto ex ante in convalida. Tali vizi operano sul piano della persistenza della misura e ne importano l’estinzione automatica, da richiedere al giudice delle indagini preliminari con il distinto subprocedimento ex art. 306 cod. proc. pen.
Il principio è confermato da Sez. 6 n. 11735 del 2024 e da precedenti conformi. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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