Bancarotta fraudolenta e divieto di rilettura del fatto in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 31713 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è consentito alla Corte di cassazione procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo la loro valutazione riservata in via esclusiva al giudice di merito, che abbia motivato senza vizi logici e giuridici. È inammissibile il ricorso che, articolando motivi di vizio di motivazione, tenda a ottenere una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito. La qualifica di amministratore di fatto può essere desunta da un’ampia serie di elementi, anche documentali, dai quali emerga il possesso di pieni ed esclusivi poteri gestori e decisionali. L’esiguità dello stato passivo non esclude di per sé l’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta, ove la condotta abbia inciso sulla garanzia patrimoniale dei creditori. Il diniego di una pena sostitutiva è giustificato dalla personalità del reo desumibile dalle condanne riportate.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, in primo e in secondo grado, per il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta, di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 2, e 223, comma 1, R.D. n. 267/1942. La Corte d’Appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna con pronuncia dell’11.10.2024. Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, depositando altresì memoria difensiva.

La difesa ha contestato il vizio di motivazione in ordine alla qualifica di amministratore di fatto, alla sussistenza dell’elemento soggettivo e al diniego della pena sostitutiva. La questione giunge davanti alla Corte di legittimità per la verifica dei limiti del sindacato sulla motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che i tre motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché diretti a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti secondo criteri di valutazione diversi da quelli seguiti dal giudice di merito, e sono altresì manifestamente infondati, prospettando enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Il Collegio ribadisce che esula dai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, che abbia esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici. Richiama sul punto il precedente delle Sezioni Unite n. 6402 del 1997.

Nel merito, quanto alla qualifica di amministratore di fatto, la Corte osserva che l’attribuzione del ruolo non si fonda sulle sole dichiarazioni rese dall’imputato, ma sul risultato della valutazione di un’ampia serie di elementi, anche documentali, dai quali emerge il possesso di pieni poteri gestori e decisionali sulle scelte strategiche dell’impresa, esercitati in via esclusiva in assenza della formale amministratrice della società.

Quanto all’elemento soggettivo, il Collegio ritiene irrilevante l’esiguità dello stato passivo, pari a 14.000 euro con soli due creditori insinuati, poiché l’esposizione debitoria della società ammontava a oltre 500.000 euro. La sottrazione e l’occultamento della contabilità, avendo reso impossibile al fallimento apprendere le immobilizzazioni materiali e recuperare i crediti, risultano animati dalla volontà di recare pregiudizio alla massa dei creditori, composta da dieci creditori ulteriori.

Infine, il diniego della pena sostitutiva è giustificato dalle numerose condanne riportate dal ricorrente per reati societari e fiscali, sintomatiche di una consolidata personalità delinquenziale dedita alla reiterazione di reati della stessa tipologia. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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