Omessa motivazione sulla pena dopo la riqualificazione in ipotesi lieve (Cass. pen. Sez. 3 n. 14219 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è censurabile la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione del gravame quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa. La riqualificazione del reato nella ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 impone al giudice di motivare la rideterminazione della pena, soprattutto laddove essa risulti superiore alla media edittale; l’omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio determina l’annullamento con rinvio. Il diniego delle attenuanti generiche non richiede uno specifico apprezzamento per ciascun fattore indicato dall’imputato, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto aveva condannato l’imputato per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990) e di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.). La Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza, ha riqualificato il fatto di cui al capo 1) nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, rideterminando la pena e revocando le pene accessorie.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo l’omessa motivazione in ordine al reato di resistenza e con il secondo l’illegittimo diniego delle attenuanti generiche e l’omessa motivazione sulla determinazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il primo motivo infondato, pur riconoscendo che la Corte territoriale aveva erroneamente indicato il numero dei motivi di appello, omettendo formalmente l’esame del quarto motivo. Ha ricordato che non è censurabile la sentenza che non motivi espressamente su una deduzione quando il rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa, richiamando il precedente Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022. Nel caso di specie, la motivazione sulla resistenza attiva — consistita nella chiusura della porta, nel tentativo di fuga dalla finestra e nel tentativo di mordere l’agente — conteneva una sostanziale risposta alla doglianza difensiva.
Il secondo motivo è stato ritenuto infondato con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, poiché la valutazione è demandata al giudice di merito e non richiede un esame analitico di ciascun elemento favorevole. La Corte ha richiamato i precedenti Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 e Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, e la più recente Sez. 5, n. 30177 del 09/07/2025, affermando che l’assenza di precedenti penali è stata correttamente valutata come non rilevante in presenza di elementi negativi.
La Corte ha invece accolto il motivo concernente l’omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio. In esito alla riqualificazione, la Corte territoriale aveva determinato la pena base in quattro anni di reclusione per il reato più grave, riducendo poi di un terzo la pena complessiva. Tale statuizione risultava superiore alla media edittale e priva di alcuna motivazione, pur essendo stata formulata una specifica doglianza nell’atto di appello. La mancata giustificazione dell’entità della pena, sia per il reato principale sia per quello satellite, ha integrato il dedotto vizio di motivazione.
La Corte ha pertanto disposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per colmare la lacuna motivazionale e rideterminare la sanzione.
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Nota della Redazione
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