Inammissibile il riesame del sequestro proposto dal difensore nominato dal rappresentante indagato (Cass. pen. Sez. II n. 21080 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità da reato degli enti, il legale rappresentante indagato o imputato del reato presupposto non è legittimato a nominare il difensore di fiducia dell’ente, poiché l’art. 39, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2001 introduce un divieto di rappresentanza fondato su una presunzione legale di incompatibilità strutturale. Tale divieto opera in via generale e assoluta e non richiede alcun accertamento in concreto dell’effettiva divergenza delle posizioni difensive. La nomina proveniente dal rappresentante non legittimato è atto improduttivo di effetti, affetto da vizio genetico e non suscettibile di sanatoria. Ne consegue l’inammissibilità, per difetto di legittimazione rilevabile anche d’ufficio ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., della richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo proposta dal difensore così designato, senza che il giudice debba provvedere alla nomina di un difensore d’ufficio.

Il Fatto

Il Tribunale di Trani, in sede di riesame, aveva dichiarato inammissibili le istanze proposte nell’interesse di alcune società nell’ambito di un procedimento per responsabilità da reato degli enti, rigettando quella avanzata per una ulteriore società. Le istanze erano state presentate da difensori nominati dai legali rappresentanti delle stesse società, a loro volta indagati per il reato presupposto.

Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori, deducendo, tra gli altri motivi, l’erronea declaratoria di inammissibilità fondata sull’automatismo dell’art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001, la mancata nomina di un difensore d’ufficio, il difetto di legittimazione in relazione alle società in liquidazione giudiziale e la pretesa legittimazione degli indagati ad agire in proprio avverso il sequestro di partecipazioni e aziende.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione che la stessa articolazione dell’atto di impugnazione non consente di distinguere le doglianze proposte nell’interesse delle persone fisiche da quelle avanzate quali legali rappresentanti degli enti, conferendo all’atto un tenore confuso e scarsamente perspicuo.

Nel merito del primo motivo, i giudici di legittimità richiamano l’art. 39, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2001, che preclude all’ente di partecipare al procedimento tramite il rappresentante legale imputato del reato presupposto. La norma introduce un divieto di rappresentanza che opera in via generale e assoluta, fondato su una presunzione legale di incompatibilità tra la posizione dell’ente e quella del suo rappresentante, tale da escludere in radice la possibilità che quest’ultimo esprima validamente la volontà del soggetto collettivo.

Da ciò deriva che la nomina del difensore di fiducia proveniente da soggetto privo del potere rappresentativo costituisce atto improduttivo di effetti, non suscettibile di sanatoria perché radicato in un difetto genetico di legittimazione. La presunzione di conflitto, operando in via assoluta, esclude la necessità di un accertamento in concreto circa l’effettiva divergenza delle posizioni difensive, essendo sufficiente la ricorrenza della situazione tipizzata dalla norma.

La Corte ribadisce pertanto il principio secondo cui è inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile anche d’ufficio, la richiesta di riesame proposta dal difensore così nominato. Quanto al secondo motivo, la nomina radicalmente inidonea a spiegare effetti impedisce di ritenere validamente instaurato alcun rapporto processuale: il giudice non era quindi tenuto a nominare un difensore d’ufficio, difettando il presupposto stesso della rituale instaurazione del procedimento. La situazione è distinta da quella dell’art. 106 cod. proc. pen., che riguarda l’incompatibilità del difensore e non il potere di rappresentanza dell’ente.

Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché le doglianze attengono a società estranee al giudizio, non essendo quelle in liquidazione giudiziale tra gli enti ricorrenti. Il quarto motivo è inammissibile per genericità, non avendo i ricorrenti precisato quali indagati e quali quote fossero oggetto dell’impugnazione. Il quinto e il sesto motivo sono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato revocato il sequestro nei confronti di una società e rinunciati i relativi motivi. Il settimo e il decimo motivo sono inammissibili, rispettivamente, perché concernenti una società non ricorrente e per genericità della censura sull’autoriciclaggio. Le spese seguono la soccombenza, con condanna al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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