Peculato in azienda confiscata: concorso del dipendente e agevolazione mafiosa (Cass. pen. Sez. VI n. 31761 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di peculato ai danni di azienda definitivamente confiscata e gestita da amministratore giudiziale, risponde a titolo di concorso anche il dipendente che, con il proprio contributo materiale, alimenti il sistema di vendite in nero e di accantonamento dei proventi in una cassa occulta, distinta da quella ufficiale. La consapevolezza dell’intraneo circa l’abdicazione dell’amministratore alle funzioni di controllo è desumibile, in sede cautelare, da elementi sintomatici e dal contesto di contiguità mafiosa. La circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa è configurabile quando l’agente, storicamente vicino alla famiglia titolare dell’impresa, non possa ignorare che la condotta è funzionale al sostegno del sodalizio. Il pericolo di recidiva ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non richiede l’imminenza del reato, ma una prognosi di reiterazione fondata su elementi concreti e sulla personalità dell’indagato.

Il Fatto

Il Tribunale di Messina, in sede di riesame, confermava l’ordinanza con cui il G.I.P. presso il medesimo Tribunale aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di un dipendente di un’azienda confiscata in sede penale e di prevenzione, per il reato di peculato aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. Il provvedimento cautelare si fondava sulla ricostruzione di un articolato sistema di vendite in nero e sottocosto delle merci, con confluenza dei proventi in una cassa parallela a quella ufficiale.

Avverso l’ordinanza del Tribunale il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: il vizio di motivazione quanto alla ravvisata consapevolezza dell’amministratore giudiziale e alla configurabilità del concorso; il difetto del dolo intenzionale in capo al dipendente quanto all’aggravante dell’agevolazione mafiosa; la violazione dei criteri di proporzionalità della misura, trattandosi di soggetto incensurato e non intraneo al sodalizio, in un contesto aziendale ormai non più operativo.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta integralmente il ricorso, muovendo dall’analisi del quadro indiziario. Il primo motivo è smentito dalla ricostruzione dei giudici di merito, che avevano evidenziato il consapevole coinvolgimento dell’amministratore giudiziale nelle condotte appropriative della famiglia titolare dell’azienda, da sempre riconducibile a un sodalizio mafioso e oggetto di confisca definitiva.

Il sistema illecito si reggeva su vendite in nero o mediante sottofatturazione delle merci, con creazione di riserve occulte confluite in una cassa parallela. In tale contesto il ricorrente, al pari di altri dipendenti, era addetto alla vendita irregolare e all’accantonamento delle somme in un borsello, anziché nella cassa dell’impresa. Il suo contributo materiale è stato ricostruito attraverso risultanze intercettative e videoriprese, con motivazione scevra da vizi logici.

Quanto alla consapevolezza dell’intraneo, la Corte valorizza una serie di elementi sintomatici, valutati ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen.: l’adozione di modalità protette nelle interlocuzioni con i familiari del capo del sodalizio; l’informazione preventiva agli stessi circa il passaggio dell’azienda all’Agenzia Nazionale, a garanzia della continuità gestionale; il riferimento esplicito, nelle conversazioni, all’esistenza di una cassa occulta. L’inerzia compiacente dell’amministratore è stata così letta come scelta consapevole e snodo principale del sistema.

La Corte ribadisce il perimetro del sindacato di legittimità: le censure che oppongono una diversa ricostruzione fattuale alla motivazione del giudice di merito, senza dimostrarne la manifesta illogicità, sono inammissibili. Richiama sul punto il precedente delle Sezioni Unite n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828.

Il secondo motivo è dichiarato affetto da carenza di attualità dell’interesse, consentendo il titolo di reato contestato ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod. pen. l’applicazione delle misure custodiali; nel merito è ritenuto generico, avendo i giudici della cautela dimostrato la storica vicinanza del ricorrente alla famiglia e la sua qualità di uomo di fiducia, incaricato anche della custodia di armi.

Sul terzo motivo, la Corte distingue i profili: censura fondata relativamente al pericolo di inquinamento probatorio, per carenza di contenuto giustificativo; infondata quanto al pericolo di recidiva. Richiama il principio per cui il pericolo di recidiva ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. consiste in una prognosi di commissione di analoghi delitti, fondata su elementi concreti e non meramente ipotetici. Sul punto la misura è stata ritenuta proporzionata ai sensi dell’art. 275, commi 1 e 2, cod. proc. pen., in ragione della callidità criminale del ricorrente e della contiguità con contesti di criminalità organizzata. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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