Corruzione: irrilevante il mancato raggiungimento dello scopo illecito (Cass. pen. Sez. VI n. 31760 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di corruzione, l’offensività del reato è rappresentata dalla condotta antidoverosa del pubblico ufficiale, volta a realizzare il mercimonio del proprio ufficio e a ledere i principi e le finalità della sua base ordinamentale. Il perfezionamento dell’accordo corruttivo non richiede il raggiungimento dello scopo perseguito dal corruttore: è del tutto inconferente la circostanza che i candidati non abbiano superato la prova. Il relativo accertamento è tanto più rilevante quando l’attività amministrativa sia caratterizzata da discrezionalità tecnica ed esposta ad ampi tassi di favoritismo nella fase procedimentale e decisoria. Ne consegue che non assume alcuna significazione il livello di soddisfacimento dello scopo illecito considerato dal corruttore nel porre in essere l’accordo delittuoso con il pubblico ufficiale.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato il riesame avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari con cui era stata applicata all’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di associazione a delinquere, nella qualità di promotore, e di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio.
Gli si contesta di avere fornito, in favore del titolare di una scuola privata, batterie di quiz destinati a uscire alle prove preselettive di un concorso pubblico bandito da un ateneo, nonché di avere comunicato gli argomenti delle prove scritte, per consentire ai candidati il superamento delle selezioni. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in ordine ai gravi indizi, al reato associativo e alle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è generico: il Tribunale del riesame ha puntualmente richiamato le intercettazioni, dalle quali emergono gravi indizi di colpevolezza in ordine alla conclusione di un accordo corruttivo, i servizi di osservazione, pedinamento e controllo che provano gli incontri finalizzati alla consegna dei test e il sequestro del cellulare, dal quale risulta una apposita cartella ove erano annotati i crediti del pubblico ufficiale.
Le doglianze difensive non contestano la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, ma richiedono nel merito una loro rivalutazione, sulla base di una parcellizzazione degli elementi indiziari. Tale costruzione accusatoria, fondata sull’interpretazione del contenuto delle intercettazioni, non è censurabile nel merito in sede di legittimità.
La Corte afferma quindi il principio centrale: è del tutto inconferente la deduzione del mancato superamento delle prove da parte di alcuni candidati, non incidendo tale evenienza sulla formazione dell’accordo corruttivo perfezionatosi con il mercimonio della funzione pubblica per il compimento di atti contrari all’ufficio dietro pagamento di un prezzo. Sul punto richiama il precedente Sez. 6 n. 2376 del 19/05/1994, Di Maria, Rv. 199050, sull’irrilevanza del raggiungimento dello scopo perseguito dal corruttore.
Anche il secondo motivo, relativo al reato associativo, è formulato in termini oltremodo generici: la difesa paventa la carenza degli elementi costitutivi del reato senza fornire alcuna specifica censura all’ordinanza impugnata, che per contro affronta le modalità operative del sodalizio, il ruolo degli associati e il perseguimento del programma delittuoso. Quanto alle esigenze cautelari, la motivazione non è carente né affetta da manifesta illogicità: l’ordinanza analizza il collaudato modus operandi e la rilevanza del danno per la Pubblica Amministrazione quali indici di pericolosità sociale, e affronta adeguatamente il rischio di inquinamento probatorio, a fronte del quale la difesa si limita a prospettare l’adeguatezza della misura interdittiva in atto.
All’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, il versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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