Rescissione del giudicato e rapporto difensore-imputato (Cass. pen. Sez. 6 n. 3934 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. non è esperibile da chi si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del processo, ma nemmeno è preclusa da automatismi fondati sulla mera ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen. La nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, specie se conferita durante le indagini preliminari, non integra una presunzione assoluta di conoscenza del processo, ma fa sorgere a carico del condannato l’onere di allegare, e del giudice della rescissione il dovere di accertare, situazioni concrete che denotino la perdita di effettività del rapporto difensivo, quali la rinuncia al mandato non comunicata, l’espulsione dal territorio dello Stato o la mancata partecipazione alle udienze.

Il Fatto

La ricorrente, condannata dal Tribunale di Genova per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen., sentenza confermata in appello e divenuta irrevocabile, chiedeva la rescissione del giudicato, assumendo di aver avuto conoscenza della condanna solo al momento della notifica del provvedimento di cumulo delle pene, emesso dal pubblico ministero. La Corte di appello di Genova respingeva l’istanza, valorizzando la circostanza che l’imputata aveva nominato un difensore di fiducia, presso il cui studio aveva eletto domicilio e dove erano state eseguite tutte le notifiche, e che il legale era stato presente alle udienze tramite sostituto processuale, proponendo anche appello. Avverso tale ordinanza la ricorrente proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondate le ragioni poste a fondamento dell’impugnazione. La Corte ha premesso che il riferimento al precedente delle Sezioni Unite Ismail (Sez. U, n. 23948 del 2019, dep. 2020) era improprio, atteso che quel caso riguardava la nomina di un difensore d’ufficio al momento dell’arresto, in assenza di elementi che denotassero l’instaurazione di un effettivo rapporto processuale tra il legale e l’imputato. Nel caso di specie, invece, il rapporto professionale con il difensore di fiducia era stato stabile e continuativo, senza che fosse mai stata eccepita la cessazione del mandato.

La Corte ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite Innaro (Sez. U, n. 28912 del 2019), secondo cui dagli indicatori tipizzati dall’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. (elezione di domicilio, applicazione di misure cautelari, nomina del difensore di fiducia) consegue una presunzione relativa di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo. Tale presunzione può essere superata dal condannato che dimostri la propria incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, come previsto dal disposto simmetrico degli artt. 420-bis, comma 4, e 629-bis, comma 1, cod. proc. pen.

La decisione ha ulteriormente precisato, sulla scorta delle Sezioni Unite Lovric (Sez. U, n. 15498 del 2020, dep. 2021) e della sentenza Sez. 5, n. 31201 del 2020, Ramadze, che il giudice della rescissione deve valutare la sintomaticità dei comportamenti dell’imputato assente, senza instaurare alcun automatismo. Il condannato che abbia nominato un difensore di fiducia e che sia rimasto assente ha l’onere di allegare circostanze concrete che denotino la perdita di effettività del rapporto difensivo, quali la rinuncia al mandato non comunicata, la successiva espulsione dal territorio dello Stato o la mancata partecipazione del difensore alle udienze.

Nel caso esaminato, nessuna di queste situazioni era stata allegata dalla ricorrente, che si era limitata a contestare genericamente la configurazione di una presunzione assoluta di conoscenza. Il difensore di fiducia era stato presente alle udienze ed aveva proposto appello, assolvendo stabilmente al mandato difensivo, senza mai mettere in discussione la possibilità di contatti con l’assistita. La Corte ha quindi escluso che la regolarità delle notifiche e l’attività del difensore potessero configurare una presunzione assoluta di conoscenza, ribadendo che l’onere di allegazione grava sul condannato.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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