Prescrizione e continuazione: rileva solo l’aggravante sopravvissuta alla Consulta (Cass. pen. Sez. V n. 31763 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza della Corte cost. n. 63 del 2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 286/1998 nei soli limiti delle parole relative all’utilizzo di documenti contraffatti o comunque illegalmente ottenuti, lasciando sopravvivere l’aggravante ad effetto speciale del fatto commesso da tre o più persone in concorso tra loro. Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l’art. 157, comma 2, cod. pen. impone di tener conto dell’aumento massimo previsto per le aggravanti ad effetto speciale, senza considerare il giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.. Ne consegue che l’eventuale giudizio di prevalenza delle attenuanti non incide sul computo del termine prescrizionale. L’annullamento con rinvio per motivi attinenti al solo trattamento sanzionatorio determina il passaggio in giudicato sul punto dell’affermazione di responsabilità e non fa decorrere ulteriormente la prescrizione.
Il Fatto
La vicenda processuale si snoda attraverso una pronuncia rescindente della Prima sezione di questa Corte, che aveva annullato senza rinvio la sentenza di appello limitatamente ai reati di falso già estinti per prescrizione e con rinvio quanto al trattamento sanzionatorio dei restanti reati. Investita del giudizio di rinvio, la Corte d’appello ha rideterminato la pena nei confronti della ricorrente, applicando un aumento per la continuazione riferito anche a reati di falso già dichiarati prescritti.
Avverso tale decisione la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea quantificazione dell’aumento per la continuazione, il computo di un reato estraneo al giudizio e la ritenuta formazione del giudicato graduale in punto di responsabilità per i reati di cui all’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, che, secondo la difesa, sarebbero dovuti ritenersi prescritti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo nei limiti indicati. La Corte territoriale ha effettivamente computato un aumento a titolo di continuazione di diciotto mesi per diciotto reati di falso, benché quattordici di essi fossero stati già dichiarati estinti per prescrizione. Ne deriva l’illegittimità della pena inflitta a tale titolo, pari a complessivi anni uno e mesi due di reclusione.
Il secondo motivo è rigettato: dalla sentenza impugnata risulta che la Corte d’appello ha escluso dal calcolo il reato indicato nel capo oggetto di correzione materiale del dispositivo, applicando quattordici mesi per quattordici reati.
Il nucleo argomentativo riguarda i motivi terzo e quarto, esaminati congiuntamente. La Corte cost. n. 63 del 2022 non ha travolto per intero la lett. d), ma ha lasciato sopravvivere la disposizione nella parte relativa al fatto commesso da tre o più persone in concorso tra loro. Poiché tale aggravante è stata contestata alla ricorrente, la Corte d’appello ne ha correttamente tenuto conto ai fini del calcolo della prescrizione, ai sensi dell’art. 157, comma 2, cod. pen..
Il Collegio richiama il principio secondo cui l’annullamento con rinvio per motivi che non riguardano l’affermazione di responsabilità determina il passaggio in giudicato sul punto e comporta che nel giudizio di rinvio non decorrano ulteriormente i termini di prescrizione (Sez. V n. 51098 del 2019). Nel caso di specie l’annullamento aveva riguardato unicamente il trattamento sanzionatorio.
Quanto alla dedotta incidenza del giudizio di prevalenza delle attenuanti, la Corte ribadisce che l’art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che si tenga conto del bilanciamento ex art. 69 cod. pen. per determinare il termine prescrizionale, dovendosi avere riguardo alla pena edittale e all’aumento massimo per le aggravanti ad effetto speciale. Il Collegio richiama la Corte cost. n. 324 del 2008 e le Sezioni Unite n. 20808 del 2019, che hanno confermato la legittimità di tale criterio.
Da qui l’annullamento senza rinvio limitatamente ai reati di falso già dichiarati prescritti, con eliminazione della relativa pena, e il rigetto dei restanti motivi.
Nota della Redazione
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