Riabilitazione: offerta inadeguata al danno impedisce il beneficio (Cass. pen. Sez. I n. 31811 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riabilitazione, l’offerta di una somma manifestamente inadeguata rispetto al danno subito dalla parte lesa, anche se questa non sia costituita in giudizio, non può essere ritenuta idonea a configurare una volontà di ristoro e di eliminazione delle conseguenze derivate dal reato, soprattutto quando le condizioni economiche del condannato gli consentano di provvedere al risarcimento in maniera maggiormente adeguata, anche se non necessariamente integrale. Ai fini della concessione del beneficio, l’adoperarsi del condannato per l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non va valutato solo alla stregua delle regole proprie del codice civile, ma anche quale onere impostogli in sede di esecuzione. Lo svolgimento regolare di attività lavorativa retribuita esclude la condizione di indigenza che potrebbe rendere inesigibile, non per colpa, l’avvenuto risarcimento del danno.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con provvedimento del 5 marzo 2025, rigettava l’opposizione proposta dal condannato avverso il rigetto dell’istanza di riabilitazione. Il ricorrente censurava l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato circa le sue condizioni economiche, sostenendo che l’attività lavorativa svolta è a malapena sufficiente a mantenere il proprio nucleo familiare.
Il condannato aveva inviato lettere ai parenti delle vittime proponendo un risarcimento simbolico, eventualmente da destinare ad associazioni di beneficenza. Il provvedimento gli contestava di non poter essere considerato in stato di indigenza proprio perché svolge regolare attività lavorativa. La questione approda così in Cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama il principio già espresso da Sez. I n. 17636 del 19/02/2019, secondo cui l’offerta di una somma manifestamente inadeguata rispetto al danno subito dalla parte lesa, anche se non costituita in giudizio, non è idonea a configurare una volontà di ristoro e di eliminazione delle conseguenze derivate dal reato.
Il Tribunale di sorveglianza aveva premesso che l’istante era stato condannato per due omicidi aggravati e una rapina aggravata, fatti commessi nel 1996; aveva ottenuto la remissione del debito quanto alle spese di mantenimento in carcere nel 2004 e aveva pagato la somma dovuta alla cassa delle ammende nel 2024. Ciò che difetta è proprio il risarcimento del danno.
La motivazione del Tribunale è ritenuta corretta e rispettosa dei principi richiamati. Da un lato non vi è mai stata una determinazione precisa del danno da risarcire, che dunque non è espresso in termini liquidi ed esigibili; dall’altro, a fronte della gravità dei delitti commessi, la somma offerta si pone come assolutamente modesta e certamente inadeguata.
La Corte precisa che l’adoperarsi del condannato per l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato non va valutato solo alla stregua delle regole del codice civile, ma anche quale onere impostogli in sede esecutiva. Lo svolgimento regolare di attività lavorativa retribuita esclude, come ritenuto nel provvedimento impugnato, la sussistenza di quella condizione di indigenza che potrebbe rendere inesigibile, non per colpa, l’avvenuto risarcimento. Il ricorso è pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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