Collaboratori di giustizia: ravvedimento non presunto ai fini della detenzione domiciliare (Cass. pen. Sez. I n. 31889 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ammissione dei collaboratori di giustizia ai benefici penitenziari, il requisito del ravvedimento previsto dall’art. 16-nonies d.l. n. 82/1991 non può essere oggetto di presunzione fondata sulla sola avvenuta collaborazione e sull’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Esso richiede distinti e specifici elementi che ne dimostrino in positivo, sia pure in termini di ragionevole probabilità, l’effettiva sussistenza. Il giudice di sorveglianza conserva la propria autonomia valutativa, da esercitare con motivazione adeguata e immune da aporie logiche, potendo negare la misura alternativa anche quando i requisiti di legge risultino maturati, ove ritenga non consolidato il processo di revisione critica del passato e sia necessario un supplemento di osservazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l’istanza di detenzione domiciliare presentata nell’interesse di un condannato, ai sensi degli artt. 47-ter ord. pen. e 16-nonies d.l. n. 82/1991. Il Tribunale riteneva che il detenuto non avesse mostrato adesione ai valori socialmente condivisi e che non fosse consolidato il percorso di revisione critica del proprio passato, avendo manifestato indifferenza per gli omicidi commessi.
Tale valutazione era resa pur riconoscendo che il condannato aveva iniziato una collaborazione con la giustizia dal luglio 2016 e fruiva da due anni di permessi premio. Il Tribunale riteneva prevalenti il fine pena e i carichi pendenti gravanti sul condannato. Avverso tale provvedimento il condannato ricorreva in cassazione, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce l’ambito della verifica demandata alla magistratura di sorveglianza in vista dell’ammissione dei collaboratori di giustizia ai benefici. Richiama l’art. 16-nonies d.l. n. 82/1991, che al comma 1 subordina la concessione della detenzione domiciliare all’acquisizione della proposta o del parere del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, e al comma 4 richiede, per l’adozione del provvedimento in deroga, la sussistenza del ravvedimento.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità, costantemente richiamata dal Collegio, ha ritenuto che l’istituto non sia applicabile in modo generalizzato. L’esito positivo dell’istanza presuppone un giudizio favorevole sul ravvedimento, fondato sulla condotta complessiva del collaboratore e sul convincimento che l’azione rieducativa abbia prodotto un compiuto ravvedimento, all’esito di una revisione critica della vita anteatta.
Il Collegio sottolinea come il requisito del ravvedimento non possa essere oggetto di presunzione, formulabile sulla sola base dell’avvenuta collaborazione e dell’assenza di persistenti collegamenti con la criminalità organizzata. Esso richiede distinti e specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di ragionevole probabilità, l’effettiva sussistenza. In questo ambito valutativo rilevano i rapporti con i familiari, con il personale giudiziario, nonché lo svolgimento di attività lavorativa o di studio.
Il ravvedimento afferisce alla sfera intimistica del condannato, da collegarsi a un concetto di riscatto morale e a una valutazione globale della personalità, attraverso ogni manifestazione di condotta idonea ad assumere valore sintomatico. Ne discende che si deve avere riguardo non solo agli esiti del trattamento penitenziario, ma anche alla complessiva condotta del soggetto, affinché entrambi gli indici fondino un giudizio prognostico sicuro sul venir meno della pericolosità sociale e sull’effettiva capacità di reinserimento. Ciò vale particolarmente quando i reati siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere, manifestata in contesti delinquenziali di elevato livello.
Nel caso in esame il Tribunale di sorveglianza si è conformato a tali canoni. La decisione, ispirata a una prudenza giustificata dal pesante passato criminale e dalla rilevata scarsa capacità di elaborazione profonda del proprio passato delinquenziale, giustifica la necessità di saggiare, mediante un supplemento di osservazione, l’effettività del ravvedimento. Il ricorrente non si confronta con tali argomenti, ancorati a inconfutabili dati obiettivi, e torna a porre l’accento sull’importanza della propria collaborazione. Le considerazioni del Tribunale non appaiono manifestamente illogiche né contraddittorie e si mantengono nel solco dei poteri di valutazione rimessi alla magistratura di sorveglianza. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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