Inammissibile il ricorso per cassazione avverso il sequestro preventivo in caso di discrasia tra opere autorizzate e realizzate (Cass. pen. Sez. III n. 35220 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, con la conseguenza che la dedotta erronea interpretazione di un atto amministrativo, essendo relativa ad atti privi di carattere normativo, non è sindacabile in sede di legittimità e rientra nella valutazione del fatto. La motivazione del provvedimento di sequestro deve ritenersi satisfattiva dei requisiti minimi di coerenza e completezza quando evidenzi la discrasia tra gli interventi autorizzati, da un lato, e le opere effettivamente realizzate, dall’altro, senza necessità di confrontarsi analiticamente con ogni osservazione difensiva.
Il Fatto
Il Gip del tribunale di Vallo della Lucania disponeva il sequestro preventivo di un’area in località San Francesco, nell’ambito di un procedimento penale per plurime violazioni edilizie, paesaggistiche e della normativa a tutela delle aree protette. Il provvedimento cautelare traeva origine dalla realizzazione di un rilevato stradale di collegamento e dal deposito di materiali su area demaniale, opere che non risultavano contemplate nei titoli autorizzativi.
Il tribunale di Salerno, adito in sede di riesame dal legale rappresentante di una società di costruzioni, rigettava la domanda di annullamento del decreto. Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione, deducendosi la sussistenza di tutti i titoli autorizzativi, confluiti in un provvedimento autorizzativo unico, e l’insussistenza di esigenze cautelari attuali e concrete.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito che il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo è consentito solo per violazione di legge, nozione che comprende gli errores in iudicando e in procedendo nonché i vizi di motivazione così radicali da rendere il provvedimento apparente e privo dei requisiti minimi di coerenza e completezza. Ha inoltre richiamato il principio per cui l’erronea interpretazione di un atto amministrativo non integra violazione di legge, ma attiene alla valutazione del fatto, ai sensi dell’art. 325, comma primo, cod. proc. pen.
Con riguardo ai primi tre motivi, la Corte ha rilevato che il tribunale aveva coerentemente evidenziato la discrasia tra gli interventi autorizzati e quelli contestati: i titoli assentivano opere di mitigazione del rischio idrogeologico, occupazioni demaniali limitate alla località Lido Azzurro e movimenti di sedimenti in ambiente sommerso, mentre non era mai stata autorizzata né l’occupazione dell’area in località San Francesco né la realizzazione del rilevato stradale di 220 metri. Il ricorrente, tuttavia, aveva omesso di confrontarsi precisamente con tali rilievi, proponendo una personale valutazione di merito degli atti amministrativi, come tale inammissibile in sede di legittimità.
Quanto al quarto motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza, considerando adeguata la motivazione del tribunale sul periculum, fondato sul pericolo che la libera disponibilità dell’area potesse consentire il completamento e l’uso di quanto abusivamente realizzato, con ulteriore pregiudizio dell’ecosistema. La Corte ha infine dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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