Riduzione del sesto in abbreviato sulla sola pena del reato più recente (Cass. pen. Sez. I n. 31887 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La riduzione ulteriore di un sesto della pena prevista dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150 del 2022, presuppone l’irrevocabilità della sentenza per mancata impugnazione dell’imputato e del difensore. Tale condizione processuale, soggetta al principio del tempus regit actum, si ravvisa solo rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l’entrata in vigore della novella, pur se pronunciate anteriormente. Ne consegue che, in caso di continuazione esterna tra più sentenze, il beneficio opera esclusivamente sulla porzione di pena relativa ai reati del giudizio definito alle condizioni della norma, e non sulla pena complessiva unificata. La fictio iuris del reato continuato non omologa situazioni processuali diverse.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bari, decidendo sull’opposizione, aveva accolto solo parzialmente l’istanza di riduzione di un sesto della pena ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. Il beneficio era stato riconosciuto per la sola porzione di pena inflitta con la sentenza relativa al giudizio abbreviato, pari ad anni quattro di reclusione, e non sull’intera pena complessiva di anni trenta applicata a seguito del riconoscimento della continuazione esterna con i fatti giudicati con precedenti sentenze.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi dell’applicazione della riduzione sulla sola frazione di pena e non sul trattamento sanzionatorio complessivo, invocando la concezione unitaria del reato continuato quale unico titolo.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la genesi e la funzione del comma 2-bis, introdotto dalla riforma del 2022 per ridurre la durata dei procedimenti con rito abbreviato incentivando la definizione dopo la decisione di primo grado. Il presupposto del beneficio è individuato nell’irrevocabilità della decisione per mancata proposizione dell’impugnazione da parte dell’imputato e del difensore, non essendo ad essa assimilabile la rinuncia all’impugnazione già proposta.
Sul piano intertemporale, la Corte richiama il proprio orientamento secondo cui la condizione processuale, soggetta al principio del tempus regit actum, è ravvisabile solo rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, pur se pronunciate antecedentemente. Non risulta violato il principio di retroattività della lex mitior, che riguarda le sole disposizioni che definiscono reati e pene, né i principi di eguaglianza e responsabilità penale, essendo il trattamento difforme giustificato dalla diversità delle situazioni processuali.
La Corte valorizza la logica sinallagmatica del meccanismo premiale: la diminuzione conseguente a scelte processuali individuali non è una concessione graziosa, ma il corrispettivo della rinuncia all’impugnazione, quale contributo deflattivo. Solo nella coesistenza tra norma di favore e presupposto processuale l’effetto premiale può dirsi previsto e voluto dal soggetto che lo invoca.
Quanto alla continuazione, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 35852 del 2018, secondo cui la riduzione per il rito abbreviato si applica ai soli reati giudicati con quel rito, anche quando integrino la violazione più grave, non estendendosi ai reati satellite giudicati con rito ordinario. La natura processuale della diminuente e il principio di premialità ne impediscono estensioni oltre i casi stabiliti.
Applicando tali coordinate, la Corte esclude che la fictio iuris della continuazione possa omologare situazioni processuali diverse. Nella specie, solo i reati del giudizio più recente presentano i requisiti per il beneficio, essendo la relativa sentenza divenuta irrevocabile dopo il 30 dicembre 2022 a seguito della mancata impugnazione. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.