Drop-out e scissione delle posizioni non sanano la genericità del ricorso (Cass. pen. Sez. 4 n. 12246 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, quando la prova si fonda su intercettazioni di conversazioni (c.d. “droga parlata”), la valutazione del compendio indiziario deve essere compiuta con particolare rigore, ai sensi dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., ma non richiede necessariamente riscontri estrinseci, essendo sufficiente che il giudice, con motivazione logica e convincente, escluda ipotesi ricostruttive alternative degne di plausibilità. L’identificazione dell’interlocutore non esige una perizia fonica, potendo il convincimento fondarsi su elementi come il contenuto delle conversazioni, il riconoscimento vocale da parte della polizia giudiziaria e l’intestazione delle utenze. La mancata decisione su un capo di imputazione comporta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 546, comma 3, cod. proc. pen., non sanabile con la procedura di correzione dell’art. 130 cod. proc. pen..
Il Fatto
La Corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara, aveva riqualificato numerosi reati ai sensi dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, dichiarando per alcuni imputati l’estinzione per prescrizione e rideterminando le pene per altri. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione numerosi imputati, con motivi incentrati, per la maggior parte, sulla ritenuta insufficienza del compendio intercettivo privo di sequestri, sulla contestata attribuzione delle utenze e sull’erronea esclusione dell’ipotesi lieve di cui al quinto comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
La Motivazione della Corte
I giudici di legittimità, esaminando preliminarmente le questioni comuni, hanno ribadito che, in tema di stupefacenti, la detenzione e la cessione possono essere provate anche in assenza del sequestro della sostanza, purché gli indizi – specialmente se costituiti da intercettazioni – siano valutati con particolare rigore e la motivazione dia conto dell’esclusione di ricostruzioni alternative. La natura di prova delle intercettazioni è stata affermata in quanto gli interlocutori, non consapevoli di essere captati, forniscono elementi concreti del loro coinvolgimento. Quanto all’identificazione degli interlocutori, la Corte ha precisato che la mancanza di una perizia fonica non determina l’inutilizzabilità, potendo emergere da altri elementi la certezza in ordine all’attribuzione delle voci.
Il ricorso relativo alla posizione di un imputato è stato dichiarato fondato: la Corte ha ravvisato un deficit motivazionale nell’attribuzione di una utenza telefonica all’imputato, senza che fosse chiarito da quali dati i giudici di merito avessero tratto la convinzione dell’uso promiscuo. È stata disposta, pertanto, l’annullamento con rinvio per tale posizione. Allo stesso modo, è stato accolto il ricorso concernente l’esistenza di una contraddizione logica tra la riqualificazione di un reato satellite nell’ipotesi lieve e la mancata estensione di tale qualificazione al concorrente nel medesimo fatto, con conseguente annullamento con rinvio anche per tale posizione.
Un ulteriore profilo di accoglimento ha riguardato la posizione di un imputato per il quale il dispositivo della sentenza impugnata non conteneva alcuna statuizione in ordine a uno dei reati contestati. La Corte ha richiamato il principio per cui l’obbligo di pronuncia si adempie solo con la statuizione del dispositivo, sicché l’omissione determina la nullità parziale della sentenza, non correggibile ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen..
I restanti ricorsi sono stati, invece, dichiarati inammissibili per genericità, aspecificità o perché volti a ottenere una diversa e non consentita rivalutazione delle prove. In particolare, la Corte ha ribadito che non può essere dedotto per la prima volta in cassazione un tema non devoluto ai giudici di appello e che la riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 richiede una verifica sul quantitativo, desumibile anche dal prezzo pattuito, e sulle modalità della condotta. L’inammissibilità dei ricorsi ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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