Continuazione e proprietà transitiva: nessuna rideterminazione degli aumenti (Cass. pen. Sez. I n. 31891 del 24.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione tra reati, la c.d. proprietà transitiva del vincolo opera nella sua accezione positiva: se un reato è connesso per continuazione a un secondo e questo, a sua volta, a un terzo, anche il primo e il terzo sono avvinti dal medesimo disegno criminoso. Ne consegue che, una volta accertata l’identità del disegno criminoso e già inflitta la pena a titolo di aumento per la continuazione, il giudice dell’esecuzione non può intervenire in concreto con alcuna rideterminazione della pena, difettando l’interesse del condannato a una nuova verifica dei reati satelliti in virtù della sola relazione transita esistente tra gli stessi.

Il Fatto

La Corte di appello di Reggio Calabria dichiarava inammissibile la richiesta, proposta nell’interesse di un condannato, di applicazione della continuazione con eventuale rideterminazione della pena, limitatamente agli aumenti, tra i reati oggetto di più sentenze irrevocabili.

Tra queste, una sentenza della Corte di appello di Torino aveva condannato l’interessato alla pena di quattro anni di reclusione quale aumento a titolo di continuazione per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., commesso in continuazione con i reati oggetto di una precedente sentenza. La richiesta si fondava sull’esigenza di considerare tutte le condanne avvinte dall’unicità del disegno criminoso, rideterminando gli aumenti per i reati satelliti.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente denunciava violazione di legge in relazione all’art. 671 cod. proc. pen., sostenendo che la corte territoriale avrebbe dovuto considerare tutte le sentenze di condanna avvinte dall’unicità del disegno criminoso, rideterminando se del caso la pena in relazione agli aumenti per i reati satelliti. La Corte ha esaminato la censura muovendo dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla corte territoriale.

Il Collegio ha ribadito che l’identità del disegno criminoso comporta che ciascun elemento della serie, partecipando di tale identità, si configuri avvinto da una relazione perfettamente simmetrica rispetto alla sottoclasse costituita dagli altri reati residui. La relazione si connota per la proprietà transitiva: se un reato si suppone connesso per continuazione a un secondo e questo, a sua volta, a un terzo, anche il primo e il terzo sono necessariamente uniti in continuazione, in quanto tutti costituiscono estrinsecazione del medesimo disegno criminoso.

Su questa base la corte territoriale aveva ritenuto che, essendo il reato oggetto della sentenza sub 2) connesso a titolo di continuazione con i reati della sentenza sub 1), e questi ultimi a loro volta legati per continuazione ai reati della sentenza sub 3), anche il reato sub 2) e i reati sub 3) dovessero ritenersi avvinti dal vincolo della continuazione in virtù della proprietà transitiva.

Ha aggiunto la Corte che, proprio in ragione della pena già inflitta a titolo di continuazione, non era possibile intervenire in concreto con alcuna rideterminazione di pena. Il vincolo transita tra i reati sul piano dell’accertamento, ma non produce un autonomo spazio di riedizione del trattamento sanzionatorio già definito con l’aumento.

Quanto al precedente indicato nel ricorso, la Corte lo ha ritenuto non pertinente, perché riferito al rimedio risarcitorio di cui all’art. 35-ter legge n. 354 del 1975. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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