Compensi professionali in procedura di prevenzione: parametri inderogabili e inammissibilità (Cass. pen. Sez. II n. 31894 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di liquidazione dei compensi per attività professionale, in assenza di accordo scritto tra le parti sulla misura del corrispettivo, il giudice applica i parametri ministeriali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. n. 37/2018. Le soglie minime di riduzione percentuale rispetto ai valori parametrici di base sono inderogabili e il giudice non può liquidare importi inferiori ai valori minimi. La determinazione dell’importo può essere espressa sinteticamente dalla somma liquidata, distinta per onorari e spese, senza necessità di confutare analiticamente ogni singola voce. Le censure che contestano il quantum della liquidazione e la complessità dell’attività svolta sollecitano una rivalutazione degli elementi di fatto, preclusa al giudice di legittimità.

Il Fatto

Un professionista chiedeva l’ammissione allo stato passivo, ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 159/2011, di crediti per complessivi euro 227.632,51, a titolo di compenso per l’attività svolta nell’interesse di una società su mandato dei suoi amministratori, in relazione a diverse pratiche.

Il GIP del Tribunale di Pistoia, quale giudice delegato ai sensi dell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., ammetteva i crediti solo in parte, riconoscendo euro 29.133,13 in via privilegiata e euro 1.964,22 in chirografo. Il professionista proponeva opposizione ai sensi dell’art. 59 d.lgs. n. 159/2011; il Tribunale di Pistoia, con decreto del 7 novembre 2024, la rigettava. Avverso tale decreto il ricorrente propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla regola generale in tema di determinazione del compenso. Ai sensi dell’art. 13, comma 6, legge n. 247 del 2012, quando all’atto dell’incarico il compenso non sia stato determinato in forma scritta, il giudice deve ricorrere alle tariffe ministeriali. Segue un orientamento consolidato: non è più consentita la liquidazione di importi derivanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi, per effetto di una scelta normativa volta a circoscrivere il potere discrezionale del giudice e a garantire l’uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni.

Pertanto, in assenza di diversa convenzione, il giudice che liquidi in base ai parametri non può determinare il compenso al di sotto dei valori minimi, di carattere inderogabile. La Corte richiama sul punto il precedente Sez. civ. n. 9815 del 13.04.2023.

Sotto il profilo della motivazione, la Corte esclude che il giudice debba confutare le singole voci e indicare la misura di ciascuna di esse: la determinazione dell’importo può esprimere sinteticamente il processo di valutazione, purché il giudice indichi il criterio seguito e le ragioni per le quali non abbia riconosciuto determinate prestazioni.

Nel caso concreto, il ricorrente aveva richiesto per ciascun credito la “tariffa media”. Il giudice, pur attenendosi ai valori minimi e valutando in termini di modesta complessità giuridica l’attività svolta, non è sceso al di sotto dei limiti tariffari. L’assenza di mandato scritto non ha determinato alcuna decadenza del diritto al compenso, ma è stata apprezzata dal giudice delegato come mancanza di indicazioni utili alla liquidazione e come indice di carenza dimostrativa del contenuto dell’attività.

Quanto alla motivazione del Tribunale, essa è risultata analitica e congrua per ciascuna pratica, con richiamo alla documentazione allegata alla domanda di insinuazione. Le censure di legittimità, rivolte a contestare il merito della decisione, sollecitano una rilettura degli elementi di fatto, preclusa alla Corte di legittimità. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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