Differimento pena per grave infermità e perizia solo con dati tecnici incompatibili (Cass. pen. Sez. I n. 31890 del 24.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di differimento facoltativo della pena detentiva, ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen., la malattia del condannato deve essere grave, tale da porne in pericolo la vita o da esigere un trattamento non facilmente attuabile in stato di detenzione, operando il giudice un bilanciamento tra l’interesse alla cura e le esigenze di sicurezza collettiva. Il giudice che, in presenza di dati clinici attestanti l’incompatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l’istanza deve fondarsi su dati tecnici concreti e disporre gli accertamenti medici necessari, all’occorrenza nominando un perito. La perizia non è però necessaria quando il giudice si basi su una relazione sanitaria aggiornata che attesti una situazione clinica stabilizzata e compensata, compatibile con la detenzione domiciliare già disposta e con i necessari monitoraggi.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile l’istanza di affidamento in casi particolari, essendo la pena residua da scontare pari ad anni sette, come da provvedimento di cumulo. Contestualmente ha rigettato l’istanza di differimento dell’esecuzione della pena per ragioni di salute, di cui agli artt. 146 e 147 cod. pen., anche nella forma della detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., ratificando invece il provvedimento di applicazione della detenzione domiciliare per ultrasessantenni già emesso dal Magistrato di sorveglianza.

Il Tribunale, sulla base della relazione sanitaria aggiornata, ha ritenuto che il quadro patologico, pur serio, non integrasse la grave infermità fisica richiesta, risultando in condizione di stabilità e compenso, con risposta positiva ai trattamenti. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 146 e 147 cod. pen. e il vizio di motivazione contraddittoria, lamentando la mancata risposta della relazione sanitaria sulla gravità della malattia e la necessità di una perizia.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ribadito che, in tema di differimento facoltativo della pena detentiva, la malattia deve essere grave, ossia tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e da esigere un trattamento non facilmente attuabile in stato di detenzione. Su questa base il giudice opera un bilanciamento tra l’interesse del condannato a essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività, nel rispetto dei principi costituzionali di umanità della pena e della sua finalizzazione rieducativa.

L’accoglimento dell’istanza è possibile solo quando, valutati gli elementi della concreta situazione e considerata la natura dell’infermità ed eventuali prognosi infauste, l’espiazione in quelle condizioni risulti contraria al senso di umanità o priva di significato rieducativo. La Corte richiama sul punto un consolidato orientamento di legittimità, tra cui Sez. I n. 2337 del 2020, Sez. I n. 27352 del 2019, Sez. I n. 789 del 2014 e Sez. I n. 22373 del 2009.

Quanto all’obbligo di disporre accertamenti medici, la Corte precisa che il giudice che ritenga di non accogliere l’istanza, pur in presenza di documentazione clinica attestante l’incompatibilità con il regime carcerario, deve basarsi su dati tecnici concreti e, all’occorrenza, nominare un perito, come affermato da Sez. I n. 39798 del 2019 e Sez. I n. 54448 del 2016. Nel caso concreto tale necessità non è ravvisabile, tenuto conto della detenzione domiciliare già disposta e dell’assenza di ulteriori criticità nel rispetto dei trattamenti in essere.

Il Tribunale ha quindi fornito motivazione adeguata e coerente, stimando determinante il rilievo che il quadro patologico, di carattere ormai cronico, può essere trattato con controlli e terapie in regime di detenzione domiciliare. Essendosi basato su dati tecnici aggiornati e avendo verificato le prospettazioni difensive, prive di effettivi elementi di novità clinica, il giudice di merito ha ritenuto adeguata la base conoscitiva, senza necessità di ulteriori accertamenti. Il ricorso è pertanto infondato e meritevole di rigetto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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