Confisca allargata non revocabile in esecuzione dopo sentenza Corte costituzionale (Cass. pen. Sez. VII n. 31986 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159/2011, ha portata limitata al procedimento di prevenzione e non estende i suoi effetti alla confisca disposta all’esito di un procedimento penale ordinario ai sensi dell’art. 12-sexies legge n. 356/1992, oggi art. 240-bis cod. pen. La confisca adottata in un giudizio penale ordinario può essere revocata solo a seguito di giudizio di revisione, in presenza dei relativi presupposti, e non in sede di incidente di esecuzione, salvo che con l’incidente non si deducano prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento.

Il Fatto

La ricorrente aveva subito la confisca di un bene ai sensi dell’art. 12-sexies legge n. 356/1992 nel procedimento penale a suo carico per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Con decreto la Corte di appello di Perugia aveva dichiarato inammissibile l’istanza di restituzione del bene, e la medesima Corte aveva poi respinto l’opposizione proposta dall’interessata.

Avverso tale ordinanza la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità del provvedimento per inosservanza della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, la violazione dell’art. 24 d.lgs. n. 159/2011 e un vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che le censure ripropongono argomenti già esaminati dal giudice dell’esecuzione. Questi aveva sottolineato che il passaggio in giudicato della sentenza, che aveva accertato i presupposti della confisca, aveva reso irrevocabili le statuizioni di accertamento della responsabilità per le condotte di reato contestate e dalla quali derivava la misura di sicurezza patrimoniale, peraltro obbligatoria, conseguente alla verifica di una disponibilità di beni di valore sproporzionato rispetto ai redditi leciti.

La Corte precisa che la confisca è stata disposta all’esito di un procedimento penale ordinario e non di un procedimento di prevenzione. L’esito del procedimento di prevenzione patrimoniale, basato su un accertamento di pericolosità sociale e conclusosi con pronuncia liberatoria, non refluisce sul diverso procedimento penale di cognizione, avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità per una condotta specifica.

Quanto ai rimedi esperibili, la confisca disposta a seguito di giudizio penale ordinario può essere revocata solo a seguito di giudizio di revisione, in presenza dei relativi presupposti (Sez. VI n. 29200 del 2021), e non in sede di incidente di esecuzione (Sez. I n. 28525 del 2018). La revoca è ammessa, in sede esecutiva, solo quando con l’incidente si deducano prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento, intendendosi per tali anche quelle preesistenti non valutate nemmeno implicitamente dal giudice (Sez. I n. 27367 del 2021).

Infine, la Corte ribadisce che la sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 ha portata del tutto limitata: i suoi effetti non si estendono nemmeno alla confisca disposta in sede di prevenzione a seguito dell’inquadramento del proposto sia nella categoria di cui alla lett. a) sia in quella di cui alla lett. b) dell’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 (Sez. I n. 24709 del 2023). Dunque le doglianze, volte a estendere tali effetti al di fuori dell’ambito del procedimento di prevenzione per paralizzare una norma non incisa dal giudice delle leggi, risultano manifestamente inammissibili. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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