Recidiva e attenuanti generiche: sindacato di legittimità sul bilanciamento (Cass. pen. Sez. 7 n. 13806 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di recidiva, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del reo, valorizzando parametri individualizzanti quali la natura dei reati, la distanza temporale tra i fatti e l’eventuale occasionalità della ricaduta, senza limitarsi a un mero riscontro formale dei precedenti. Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti generiche costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato sulla base anche di alcuni soltanto dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri adottati.
Il Fatto
La Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Livorno che aveva condannato l’imputato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 8.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, quarto comma, d.P.R. n. 309/1990. L’imputato, per il tramite del proprio difensore, ricorreva per cassazione deducendo vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti e alla recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi di ricorso manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 35738 del 2010 secondo cui il giudice deve accertare se la reiterazione dell’illecito sia indice effettivo di riprovevolezza e pericolosità sociale, valutando la natura dei reati, il tipo di devianza, l’offensività delle condotte, la distanza temporale tra i fatti e l’omogeneità tra loro, oltre all’eventuale occasionalità della ricaduta.
Nel caso di specie, i giudici di merito avevano fatto riferimento al fatto che l’imputato, al momento della commissione del reato, risultava gravato da plurimi precedenti penali e aveva continuato ad agire nell’illiceità, senza che le condanne riportate avessero prodotto alcun effetto dissuasivo, dimostrando una spiccata tendenza criminale. Tale motivazione è stata ritenuta idonea a escludere ogni vizio logico.
In relazione al secondo motivo, concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, la Corte ha osservato che il giudizio di bilanciamento tra circostanze è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua. Nel caso di specie, i giudici avevano considerato la personalità dell’imputato, particolarmente incline alla trasgressione dei precetti, e l’ingente quantitativo di stupefacente rinvenuto nella sua disponibilità.
L’assenza di elementi positivi valorizzabili ha quindi giustificato il diniego delle attenuanti generiche. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo il principio espresso dalla Corte costituzionale n. 186 del 2000.
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Nota della Redazione
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