Dichiarazioni del teste irreperibile e riscontri della rapina impropria (Cass. pen. Sez. II n. 31235 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta irreperibilità del dichiarante integra un’ipotesi di oggettiva impossibilità di formazione della prova in contraddittorio, purché accertata con rigore e riconducibile a fatti imprevedibili. Il solo esito infruttuoso delle ricerche previste dall’art. 159 cod. proc. pen. non basta a giustificare la lettura delle dichiarazioni predibattimentali, essendo richiesti accertamenti congrui rispetto alla situazione concreta o la motivazione sulla ragionevole impossibilità di ulteriori indagini. L’irreperibilità del dichiarante è dato neutro e assume rilievo ostativo solo se connotata dalla volontà di sottrarsi all’esame dibattimentale, non presunta ma emergente da elementi specifici. Le dichiarazioni acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. possono costituire la base esclusiva o determinante dell’accertamento di responsabilità, se controbilanciate da solide garanzie procedurali e da riscontri esterni, certi e obiettivi, che corroborino l’attendibilità della fonte e la compatibilità del narrato con il quadro probatorio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava non doversi procedere per la contravvenzione di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110 perché estinta per prescrizione, riconosceva l’attenuante del fatto di lieve entità in relazione al delitto di rapina impropria, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, rideterminava la pena e revocava la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, deducendo la violazione dell’art. 512 cod. proc. pen. in relazione alle ricerche sull’irreperibilità della persona offesa, l’assenza di riscontri esterni alla minaccia, vizi di motivazione sull’attendibilità del dichiarante e sul mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62, nn. 4) e 6), cod. pen., nonché l’illegittimità del riconoscimento della recidiva reiterata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ricostruendo anzitutto il perimetro dell’art. 512 cod. proc. pen. La sopravvenuta irreperibilità del dichiarante è ipotesi di oggettiva impossibilità della prova in contraddittorio, ma il giudice di merito deve compiere una prognosi postuma sorretta da adeguata motivazione, insindacabile in legittimità se immune da vizi. La corte territoriale ha valorizzato il verbale di vane ricerche, la cancellazione anagrafica per irreperibilità, l’accesso all’ultima dimora nota, risultata chiusa e disabitata, e le informazioni dei vicini, ritenendo non praticabili ulteriori accertamenti.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato l’interpretazione della Grande Camera della Corte EDU nelle sentenze Al Khawaja e Tahery c. Regno Unito e Schatschaschwili c. Germania: le dichiarazioni predibattimentali possono fondare da sole la responsabilità, purché rese in presenza di adeguate garanzie procedurali, individuabili nell’accurato vaglio di credibilità e nella compatibilità con i dati di contesto. I riscontri non devono costituire prova autonoma del fatto né investire ciascun elemento costitutivo, essendo sufficienti elementi esterni, certi e obiettivi.
La Corte ha poi escluso il vizio di motivazione sul terzo motivo, ribadendo che il giudice di appello non è tenuto a confutare singolarmente ogni argomento difensivo, essendo sufficiente una motivazione complessivamente idonea a rendere desumibile il rigetto delle deduzioni incompatibili. La corte territoriale ha esaminato la censura sull’attendibilità e le ulteriori deduzioni risultano implicitamente disattese.
Sul quarto motivo, la Corte ha ribadito che la diminuente dell’art. 62, n. 4), cod. pen. richiede valutazione complessiva del danno e del disvalore della condotta, estesa ai pregiudizi da violenza o minaccia per la natura plurioffensiva del reato di rapina. Il vizio di contraddittorietà sussiste solo tra proposizioni inconciliabili su punti decisivi. Quanto all’art. 62, n. 6), cod. pen., la riparazione deve essere integrale ed effettiva e intervenire prima del giudizio, con estensione ai pregiudizi ulteriori rispetto a quello patrimoniale.
Infine, la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla recidiva reiterata: la motivazione può essere sintetica e desumere la maggiore colpevolezza dalla natura e dal significato dei precedenti. Il riconoscimento dell’attenuante della lieve entità e la conferma della recidiva attengono a profili diversi, il primo alle caratteristiche del fatto, il secondo alla personalità dell’imputato. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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