Inammissibili i motivi non trasfusi nel concordato ex art. 599-bis (Cass. pen. Sez. VII n. 31993 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato sui motivi in appello, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito dell’accordo solo quando deduca vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta o al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, perché non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. La declaratoria di inammissibilità è pronunciata de plano, senza formalità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia, il 12 novembre 2024, ha definito il giudizio a seguito di impugnazione della decisione di primo grado emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia il 9 gennaio 2024.
Nel giudizio di appello le parti hanno raggiunto un accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia dell’imputato ai motivi che investivano il giudizio di responsabilità. Il ricorso censura l’incongruità del percorso motivazionale della Corte di appello sotto il profilo della qualificazione del trattamento sanzionatorio irrogato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rileva che il ricorso è proposto avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha reintrodotto nell’ordinamento processuale l’istituto del concordato sui motivi.
In questa cornice il Collegio ribadisce l’inammissibilità delle doglianze poste a fondamento del ricorso. Richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice.
Sono invece inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. Il Collegio richiama sul punto Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019 e, in senso sostanzialmente conforme, Sez. 5 n. 15505 del 19/03/2018.
La declaratoria di inammissibilità deve essere pronunciata senza formalità, con provvedimento emesso de plano, in base al disposto dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in relazione all’art. 591, comma 2, cod. proc. pen., come affermato da Sez. U n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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