Reati ostativi di prima fascia e obblighi riparatori per l’affidamento in prova (Cass. pen. Sez. VII n. 32002 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il condannato per un reato ostativo cd. di prima fascia, che non abbia prestato collaborazione con la giustizia, può accedere alle misure alternative alla detenzione ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 solo se dimostra il venir meno di ogni legame con la criminalità organizzata, l’avvio di attività riparatorie e l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, o la loro assoluta impossibilità. Tale onere probatorio sussiste anche quando la persona offesa non si sia attivata per ottenere il risarcimento del danno. Il comportamento genericamente collaborativo, valutato in sede di cognizione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non assume rilievo. In mancanza di tali elementi resta preclusa la valutazione di ogni altro profilo relativo all’osservazione e alla condotta intramuraria.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato per il delitto di cui all’art. 12, comma 1, 3 e 3-bis, ord. pen., ha proposto istanza al Tribunale di sorveglianza di Catania per ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale ha dichiarato l’istanza inammissibile.
Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con tre motivi, tra loro connessi, violazione di legge e vizio della motivazione. La questione approda così davanti alla Corte di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto che i motivi di ricorso non si confrontano con le ragioni di diritto e con gli elementi di fatto decisivi posti a fondamento della decisione impugnata. Essi si risolvono in mere argomentazioni alternative e di dissenso rispetto a questioni già compiutamente esaminate dal giudice di merito con un percorso logico immune da fratture.
Nel merito, il titolo di reato per cui il ricorrente è stato condannato integra un reato ostativo di prima fascia. Il Tribunale di sorveglianza ha quindi dato corretta applicazione all’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen., il cui dettato comporta che la richiesta di misura alternativa possa essere valutata, in favore di chi non ha prestato collaborazione con la giustizia, solo laddove si accerti il venir meno di ogni legame con la criminalità organizzata e l’avvio di attività riparatorie.
La Corte esclude che possa assumere rilievo il comportamento genericamente collaborativo, valutato dal giudice della cognizione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. È stata infatti accertata una condotta prestata in favore di una struttura criminale con ruoli organizzativi rispetto a un trasferimento illegale di 142 persone dalle coste libiche al territorio italiano, e il condannato non ha fornito alcun contributo all’individuazione dei correi.
La Corte richiama quindi il principio espresso da Sez. 1, n. 16321 del 10/01/2024, Sinatra, Rv. 286347 – 01: il condannato per reati ostativi di prima fascia che, non avendo collaborato, voglia accedere alle misure alternative, deve dimostrare l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, o l’assoluta impossibilità, anche nel caso in cui la persona offesa non si sia attivata per ottenere il risarcimento del danno. Nel caso concreto il ricorrente non ha fornito alcun elemento per dimostrare anche solo l’avvio di un’iniziativa riparativa, pur nelle sue limitate possibilità.
In mancanza di tali essenziali elementi resta preclusa la valutazione di tutti gli altri profili relativi all’osservazione e alla condotta intramuraria. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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