Errore sulla consegna militare come norma integrativa della fattispecie penale (Cass. pen. Sez. I n. 19615 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni relative all’equipaggiamento e alla custodia delle armi, impartite al militare per l’adempimento del servizio, costituiscono norme che integrano la fattispecie penale in bianco di cui all’art. 120 c.p.m.p., in quanto individuano l’oggetto della consegna. L’errore del militare sulla portata di tali prescrizioni non integra errore sulla legge extrapenale ai sensi dell’art. 47 cod. pen., ma si risolve in un errore sulla legge penale, come tale inescusabile. In giudizio di appello, inoltre, l’acquisizione di una prova documentale non richiede una formale ordinanza di rinnovazione istruttoria, ma postula che la prova sia rilevante e decisiva, e la relativa censura è inammissibile in cassazione se la richiesta non è stata formulata nel giudizio di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, graduato capo dell’Esercito Italiano in servizio nell’ambito dell’«Operazione Strade Sicure», era stato tratto a giudizio dinanzi al Tribunale militare di Napoli per i reati di violata consegna pluriaggravata, per non aver assicurato al corpo la propria arma individuale mediante il previsto correggiolo e per non aver portato al seguito il libretto di tiro, nonché per il reato di insubordinazione con ingiuria aggravata. Il giudice di primo grado lo aveva assolto dal secondo reato e condannato per i restanti, unificati dalla continuazione, alla pena di mesi tre di reclusione militare con il beneficio della sospensione condizionale.
La Corte Militare di Appello di Roma aveva poi assolto l’imputato per il reato di insubordinazione per la particolare tenuità del fatto, rideterminando la pena in mesi due di reclusione militare e confermando la condanna per la violata consegna. La difesa aveva chiesto la rinnovazione dell’istruttoria per acquisire la scheda tecnica della fondina dell’arma, sostenendo che tale strumento potesse essere alternativa valida al correggiolo, ma la Corte ne aveva disatteso la richiesta, ritenendo i due presidi complementari e non alternativi. Avverso tale sentenza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo l’omessa acquisizione di una prova decisiva.
La Motivazione della Corte
La prima censura riguardava la mancata acquisizione della scheda tecnica della fondina e del documento di consegna dell’equipaggiamento. Sul punto la Corte osserva che l’acquisizione di una prova documentale in appello non implica una formale ordinanza di rinnovazione istruttoria, ma postula che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio, in conformità ai precedenti richiamati (Sez. 3, n. 34949 del 2020 e Sez. U., n. 33748 del 2005). La Corte territoriale aveva adeguatamente motivato l’irrilevanza della scheda tecnica, spiegando che la fondina e il correggiolo svolgono funzioni complementari: la prima garantisce la sicurezza dell’arma nella fase di custodia, il secondo opera nella fase dinamica in cui il militare impugna l’arma dopo averla estratta. Il ricorrente non si era confrontato con tale argomentazione e non aveva neppure chiesto di produrre direttamente il documento, pur conoscendo il modello dell’arma in dotazione.
Quanto al documento di consegna dell’equipaggiamento, la Corte ne dichiara l’inammissibilità della relativa censura, poiché la richiesta non era stata formulata in appello. La Corte osserva, inoltre, che la carenza del correggiolo in dotazione non era stata provata ed era stata smentita dalla testimonianza di un ufficiale, secondo cui il militare non aveva segnalato alcuna mancanza al momento della consegna dell’armamento. Ne consegue che il correggiolo era stato consegnato e non indossato, senza che alcun elemento lasciasse spazio all’ipotesi che il militare avesse ritenuto lo strumento sostituito dalla fondina.
Infine, la Corte affronta il tema dell’errore sulla norma extrapenale, richiamando i principi fissati da Sez. 6, n. 25941 del 2015 e Sez. 6, n. 7817 del 1998, secondo cui deve considerarsi errore sulla legge penale, inescusabile, quello che incide su norme e nozioni proprie di altre branche del diritto introdotte nella norma penale a integrazione della fattispecie criminosa. Le prescrizioni sull’equipaggiamento costituiscono norme che integrano la norma in bianco dell’art. 120, comma 2, c.p.m.p., in quanto individuano l’oggetto della consegna, e perciò l’errore su di esse non può mai essere scusabile.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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