Ripristino paesaggistico incompleto e causa estintiva: Cassazione n. 25375/2026
Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza 2026, n. 25375
Questione esaminata
Il proprietario di un terreno aveva realizzato, senza autorizzazione paesaggistica e marittima, un muro in conci di tufo su fondazioni in calcestruzzo e un barbecue, in un’area vincolata situata entro trenta metri dal confine del demanio marittimo. Era stato condannato per violazione paesaggistica, distruzione o deturpamento di bellezze naturali e occupazione abusiva del demanio.
In Cassazione sosteneva di avere rimesso in pristino i luoghi e chiedeva l’applicazione della causa estintiva prevista dall’art. 181, comma 1-quinquies, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché la particolare tenuità del fatto.
Principio affermato
La causa estintiva dell’art. 181, comma 1-quinquies, opera soltanto quando la rimessione in pristino sia completa e tempestiva, eseguita prima dell’intervento d’ufficio dell’autorità e comunque prima della condanna. La rimozione parziale delle opere non è sufficiente.
La condotta successiva al reato deve essere valutata ai fini dell’art. 131-bis cod. pen., ma non può da sola rendere tenue un’offesa che non lo era al momento del fatto. Deve inserirsi nella valutazione complessiva delle modalità della condotta, dell’entità del danno o pericolo e dei criteri dell’art. 133 cod. pen.
Motivazione della Cassazione
Era stata rimossa una parte delle opere, ma erano rimaste le fondazioni in calcestruzzo, oggetto anche dell’ordine amministrativo di ripristino. Mancava quindi il recupero completo del precedente aspetto dei luoghi e del loro pregio estetico, finalità alla quale è collegato il beneficio estintivo.
La disciplina ha natura premiale ed è limitata agli illeciti paesaggistici minori indicati dal primo comma dell’art. 181. Presuppone una condotta realmente idonea a eliminare le conseguenze dell’abuso; non basta demolire il muro e il barbecue se persistono elementi strutturali che alterano l’area vincolata.
La Corte ha ritenuto correttamente negata anche la particolare tenuità. Erano state violate più disposizioni e il ripristino era incompleto. La condotta successiva era stata considerata, ma non neutralizzava il giudizio sulla consistenza originaria dell’offesa.
È stata invece accolta la censura relativa all’art. 734 cod. pen.: la sentenza d’appello si limitava a richiamare principi generali senza spiegare, in rapporto alle circostanze concrete, quale danno fosse stato arrecato alle bellezze naturali. La decisione è stata annullata su questo solo capo con rinvio alla Corte d’appello di Palermo; nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Rilevanza pratica
Il ripristino paesaggistico deve eliminare tutte le opere abusive e ricondurre realmente il bene alla situazione precedente. Interventi parziali o puramente cosmetici non estinguono il reato e possono risultare insufficienti anche per ottenere la particolare tenuità.
Per il distinto reato dell’art. 734 cod. pen., tuttavia, non basta dimostrare la presenza di opere abusive in zona vincolata. La sentenza deve motivare in concreto sulla distruzione o sull’alterazione della bellezza naturale, indicando gli elementi fattuali dai quali deriva il pregiudizio.