Sospensione condizionale non concessa dal Gip non è errore materiale correggibile (Cass. pen. Sez. IV n. 32055 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per decreto penale di condanna il vincolo che il art. 460, secondo comma, cod. proc. pen. impone al giudice riguarda esclusivamente la misura della pena richiesta dal Pubblico Ministero, non anche il riconoscimento dei benefici. La concessione o l’omessa concessione della sospensione condizionale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice ai sensi dell’art. 163 cod. pen. Ne consegue che l’omesso riconoscimento del beneficio, ancorché richiesto dal Pubblico Ministero, non integra un errore materiale e non è emendabile con la procedura di correzione di cui all’art. 130 cod. proc. pen., perché l’istanza si risolverebbe in una modifica essenziale della decisione, non consentita al giudice dell’esecuzione.

Il Fatto

Il ricorrente è stato destinatario di un decreto penale di condanna emesso dal Gip del Tribunale di Velletri in relazione a una contravvenzione in materia di guida in stato di ebbrezza. Il Pubblico Ministero aveva richiesto l’applicazione della pena dell’ammenda con la concessione della sospensione condizionale. Il giudice recepì la richiesta quanto alla pena ma omise di concedere il beneficio.

Non proposta opposizione, il decreto divenne definitivo. Il condannato propose poi istanza al Gip, quale giudice dell’esecuzione, per la correzione dell’errore materiale, assumendo che l’omissione del beneficio, benché richiesto dal Pubblico Ministero, integrasse una disarmonia emendabile. Il Gip rigettò l’istanza, ed è avverso tale rigetto che è stato proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 459 cod. proc. pen. e dell’art. 130 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge il ricorso muovendo dalla funzione dell’istituto. La correzione dell’errore materiale è ammessa solo per rimediare a una disarmonia tra la formale espressione della decisione e il suo reale contenuto; è invece preclusa quando si risolva nella sostituzione o nella modifica essenziale della decisione. Sul punto richiama Sez. V n. 11064 del 2018 e Sez. I n. 42897 del 2013.

Il Collegio osserva che l’art. 460, secondo comma, cod. proc. pen., nello stabilire che il giudice applica la pena nella misura richiesta dal Pubblico Ministero, circoscrive il vincolo alla sola misura della pena. Il giudice conserva un sindacato completo sulla richiesta, esteso ai presupposti del rito e al merito. A conferma richiama la Corte cost. n. 502 del 1991, secondo cui il controllo demandato al giudice può sfociare anche in una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., e che ove ritenga di dover irrogare una pena diversa da quella richiesta non può che rigettare la richiesta e restituire gli atti al pubblico ministero.

Il riferimento normativo, dunque, concerne solo la pena nella misura richiesta, non anche il beneficio, il cui riconoscimento rientra nei poteri discrezionali del giudice ai sensi dell’art. 163 cod. pen. In questa prospettiva, la concessione della sospensione condizionale non è una statuizione obbligatoria e predeterminata, ma l’esito di una valutazione di merito.

La Corte distingue il caso in esame dagli orientamenti che ammettono la correzione per l’omissione di statuizioni obbligatorie di natura accessoria e contenuto predeterminato, richiamando Sez. III n. 39081 del 2017 e Sez. III n. 16714 del 2024. Ribadisce poi che la legittima concessione o estensione del beneficio in executivis opera nel diverso contesto dell’applicazione del concorso formale o della continuazione, quando le condizioni di spettanza insorgono per effetto di tale disciplina e il beneficio non sia stato espressamente escluso.

Poiché il decreto del 2020 non fu opposto, l’istanza si risolverebbe in una formulazione ex novo della volontà giudiziale, attività valutativa non consentita in sede esecutiva. Il rigetto dell’istanza è pertanto corretto, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

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