Riesame, esigenze cautelari e mancato esame della memoria difensiva (Cass. pen. Sez. IV n. 32054 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di misura coercitiva applicata per il reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per condotte risalenti nel tempo, la sussistenza delle esigenze cautelari deve desumersi da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l’attualità, non potendosi applicare la regola di esperienza sulla tendenziale stabilità del vincolo propria dell’associazione di tipo mafioso. Il giudice del riesame che ometta di esaminare la documentazione difensiva, dalla quale si evinca un mutamento delle scelte di vita dell’indagato e l’interruzione del legame associativo, incorre in motivazione manifestamente illogica. È inoltre inefficace la rinuncia al ricorso sottoscritta dal solo difensore privo di procura speciale.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, in data 20 marzo 2025, ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse dell’indagato, nei cui confronti il GIP del Tribunale locale aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/90. Il Tribunale ha ritenuto confermato il grave quadro indiziario in ordine all’esistenza di un sodalizio dedito allo spaccio di stupefacenti e al coinvolgimento del ricorrente quale soggetto a disposizione del gruppo per le forniture.

Quanto al quadro cautelare, il Tribunale, richiamata la doppia presunzione di cui all’art. 275, co. 3, cod. proc. pen. in relazione all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, ha escluso che il tempo trascorso incidesse sull’attualità delle esigenze cautelari, rilevando che l’indagato avrebbe dedicato la propria esistenza ad atti illeciti senza godere di fonti lecite di reddito. Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, all’adeguatezza della misura intramuraria e al mancato vaglio del recesso dall’associazione. Il P.G. ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte preliminarmente rileva che la rinuncia al ricorso fatta pervenire dal difensore è inefficace, perché sottoscritta dal solo difensore privo di procura speciale. La rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, secondo il costante orientamento della Corte (Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023). Né la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari determina carenza di interesse, essendo stata contestata in radice la sussistenza delle esigenze cautelari.

Nel merito, il ricorso è fondato. Il Tribunale, dopo aver ritenuto l’esistenza della compagine associativa e delineato il ruolo del ricorrente, ha escluso che il tempo trascorso fosse sufficiente a vincere la presunzione di attualità del pericolo di reiterazione di cui all’art. 275, co. 3, cod. proc. pen. in relazione all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, evocando la natura seriale dei fatti e il contesto di relazioni interpersonali.

Il Collegio osserva che il ricorrente, in sede di riesame, aveva prodotto memoria e allegati da cui emergeva che, sin dal maggio 2022, data di cessazione della condotta associativa, lo stesso aveva intrapreso regolare attività lavorativa. Fondata risulta quindi la censura sul mancato apprezzamento di tali elementi.

La Corte richiama il principio secondo cui, per il reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e per condotte risalenti nel tempo, le esigenze cautelari vanno desunte da specifici elementi di fatto, dovendosi escludere la regola di esperienza sulla stabilità del vincolo propria dell’associazione mafiosa (Sez. 4, n. 26570 del 11/06/2015), tanto più che nel caso di specie l’aggravante di cui all’art. 416 bis cod. pen. è stata esclusa.

Il Collegio condivide il principio che, in presenza di una certa distanza temporale tra l’accertamento dei fatti e l’esecuzione della misura, va riconosciuta all’indagato la possibilità di allegare elementi contrari che attestino il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Sez. 6, n. 52404 del 26/11/2014). Il Tribunale non ha esaminato la produzione difensiva, dalla quale si evince che dal 2022 il ricorrente ha svolto attività lavorativa: dato astrattamente idoneo a indiziare un mutamento delle scelte di vita. Ne deriva la manifesta illogicità della motivazione, avendo il Tribunale affermato che il ricorrente non ha mai lavorato e fondato il giudizio su una mera congettura. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio, limitatamente alle esigenze cautelari, ai sensi dell’art. 309, co. 7, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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