Nullità intermedia per omesso avviso a difensore deducibile entro la deliberazione (Cass. pen. Sez. VI n. 6834 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di nullità a regime intermedio per omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale di appello a uno dei due difensori dell’imputato, il termine ultimo di deducibilità coincide con la deliberazione della sentenza nello stesso grado. I due difensori costituiscono un unico soggetto processuale, sicché, quando l’avviso sia stato dato ad almeno uno di essi, non può configurarsi l’assenza della difesa e la nullità resta di ordine generale a regime intermedio, sanabile se non eccepita entro il termine di cui all’art. 180 cod. proc. pen. L’onere di deduzione grava sul difensore regolarmente avvisato, cui è imposto di accertare l’esistenza dei vizi verificatesi prima del giudizio e di tutelare l’intera posizione processuale assistita.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze confermava la condanna pronunciata, all’esito di giudizio abbreviato, dal G.I.P. del Tribunale di Firenze nei confronti dell’imputato per il reato di falsa testimonianza. All’odierno ricorrente era stato contestato di aver deposto il falso, sentito come testimone in un processo a carico di un terzo imputato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico e dell’assunzione di sostanze stupefacenti.

Avverso la sentenza di appello i difensori proponevano ricorso per cassazione eccependo, in primo luogo, la nullità derivante dall’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale di appello al secondo difensore, per errore della cancelleria che aveva inviato l’avviso a un professionista omonimo. Con ulteriori motivi contestavano la violazione dell’art. 372 cod. pen. e l’omessa valutazione della particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto una questione processuale sollevata d’ufficio, relativa alle conseguenze della rinuncia alla richiesta di discussione orale depositata dal difensore per sopravvenuto impegno professionale. Il Collegio ricorda che la rinuncia non determina il mutamento del rito in quello cartolare e che la parte non rinunciante ha diritto di concludere oralmente in udienza. Non avendo il difensore chiesto il rinvio per legittimo impedimento, l’udienza è stata celebrata. La richiesta di nomina di un difensore di ufficio in sostituzione è inammissibile, poiché nel giudizio di cassazione non è prevista la sostituzione del difensore impossibilitato a comparire.

Nel merito, il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 22242 del 2011, secondo cui il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall’omessa notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale di appello a uno dei due difensori, è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell’imputato sia dell’altro difensore ritualmente avvisato.

I due difensori costituiscono un unico soggetto processuale. Pertanto, quando l’avviso sia stato dato ad almeno uno di essi, questi formalmente è come se fosse presente: non si configura l’assenza della difesa che darebbe luogo a nullità insanabile, ma una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 180 cod. proc. pen. L’onere di accertare la nullità non muta a seconda della presenza in udienza del difensore avvisato, che deve tutelare l’intera posizione assistita nel superiore interesse del suo ministero. Le Sezioni Unite hanno valorizzato il dovere di comunicazione e consultazione tra i difensori, con richiamo anche alla giurisprudenza della CEDU.

Il secondo motivo è respinto perché propone censure aspecifiche e di merito. La Corte di appello aveva fondato la responsabilità sulla sconfessione della versione difensiva da parte degli accertamenti tecnici della polizia giudiziaria, non smentiti da alcun elemento oggettivo, e sulla inverosimiglianza delle ipotesi alternative prospettate. Tali valutazioni non presentano illogicità manifeste e sono coerenti con il principio secondo cui il dubbio ragionevole è solo quello che trova conforto nella logica, non potendosi fondare su ipotesi meramente congetturali (Sez. 3, n. 5602 del 2021). Gli argomenti ulteriori, non sottoposti al giudice dell’appello, sono inammissibili in sede di legittimità.

Quanto all’art. 131-bis cod. pen., il motivo è aspecifico, avendo la Corte territoriale ritenuto il fatto di obiettiva gravità, valutazione idonea a giustificare una pena superiore al minimo edittale. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 372 c.p.

Tutte le 26 sentenze sull'art. 372 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *