Guardie zoofile: poteri di polizia giudiziaria limitati agli animali d’affezione (Cass. pen. n. 14824/2026)
Principi di diritto (Massima)
Le guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute esercitano, ai sensi dell’art. 6, comma 2, legge n. 189 del 2004, funzioni di polizia giudiziaria soltanto con riguardo agli animali d’affezione e nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina. Tali poteri non si estendono alla fauna selvatica o agli animali esotici. L’esercizio, in tale diverso ambito, di perquisizioni, sequestri o altre funzioni proprie della polizia giudiziaria può integrare il delitto di usurpazione di pubbliche funzioni previsto dall’art. 347 cod. pen. Integra inoltre l’art. 497-ter cod. pen. l’utilizzo di segni distintivi o oggetti idonei a simulare funzioni di polizia e a indurre i terzi in errore circa i poteri effettivamente posseduti. Entrambe le fattispecie richiedono dolo generico, desumibile anche dalle concrete modalità organizzative e operative.
Il Fatto
Più imputati, appartenenti o collegati a un gruppo operante nel settore della vigilanza zoofila e antibracconaggio, erano stati condannati per avere svolto ispezioni, perquisizioni e sequestri di animali e beni presentandosi come guardie particolari giurate e utilizzando pettorine, lampeggianti, palette, carta intestata e altri segni evocativi dell’esercizio di funzioni di polizia. Alcuni interventi riguardavano animali selvatici o esotici. Nei giudizi di merito erano stati inoltre contestati episodi di violenza privata e tentata violenza privata connessi alle operazioni di controllo.
I ricorrenti sostenevano di essere legittimati all’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria in forza della normativa sulle guardie zoofile e dei decreti prefettizi posseduti. Deducevano inoltre la buona fede, richiamando precedenti interventi convalidati dall’autorità giudiziaria e l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali favorevoli a un’estensione delle competenze delle guardie zoofile anche oltre gli animali d’affezione. Contestavano infine la configurabilità dell’art. 497-ter cod. pen., sostenendo che gli indumenti utilizzati non riproducessero segni propri dei Corpi di polizia.
La Motivazione della Corte
La Cassazione aderisce all’orientamento secondo cui l’art. 6, comma 2, legge n. 189 del 2004 circoscrive le funzioni di polizia giudiziaria delle guardie zoofile alla tutela degli animali d’affezione. La Corte esclude l’interpretazione estensiva fondata sul termine “anche” contenuto nella disposizione: tale avverbio, secondo il Collegio, si riferisce alle guardie particolari giurate quali ulteriori soggetti cui è affidata la vigilanza e non amplia l’oggetto della competenza oltre gli animali d’affezione. Ne consegue che gli interventi relativi ad animali selvatici o esotici erano privi, già in astratto, del necessario fondamento funzionale, indipendentemente dagli ulteriori problemi concernenti la validità dei singoli decreti prefettizi.
La Corte ritiene corretta anche la configurazione dell’art. 497-ter cod. pen.. I giudici di merito avevano accertato l’utilizzo di lampeggianti blu, palette, divise e pettorine con diciture quali “Polizia zoofila ambientale” o “Polizia ittico venatoria”, oltre a carta intestata e timbri idonei a rappresentare all’esterno l’esistenza di poteri di polizia. Non è necessario che tali oggetti riproducano esattamente quelli ufficiali: è sufficiente che simulino la funzione e siano idonei a trarre in inganno i cittadini sulle qualità personali del soggetto e sui poteri connessi.
Quanto all’elemento soggettivo, la Cassazione ritiene adeguatamente motivata la consapevolezza dell’assenza dei poteri esercitati, desunta dall’organizzazione autonoma del gruppo, dall’utilizzo sistematico dei segni distintivi, dalla reiterazione degli interventi, dalla conoscenza delle procedure necessarie per ottenere i decreti prefettizi e, per alcuni imputati, dall’assenza o dai limiti territoriali dei relativi titoli. I ricorsi vengono quindi ritenuti infondati. Poiché, tuttavia, i reati risultavano nel frattempo prescritti, la sentenza viene annullata senza rinvio agli effetti penali; restano invece ferme, mediante rigetto dei ricorsi agli effetti civili, le statuizioni risarcitorie.
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Nota della Redazione
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