Ricorso inammissibile se reitera doglianze di merito senza censurare la motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 32122 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, in tema di penale responsabilità, reiteri doglianze già proposte in appello e si articoli esclusivamente in fatto, poiché resta estraneo ai poteri della Corte ogni rilettura degli elementi probatori o l’adozione autonoma di nuovi parametri di valutazione. Parimenti inammissibile è la censura sulla dosimetria della pena che non si confronti con la motivazione del giudice di merito, rientrando la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni per circostanze, nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen. La determinazione della pena è censurabile solo se frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, o se priva di sufficiente motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, che lo aveva ritenuto responsabile di plurimi delitti. Il ricorso si articola in due motivi: il primo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla penale responsabilità per una serie di capi; il secondo censura la dosimetria della pena, con particolare riferimento all’aumento in continuazione e alla determinazione della pena base.

Il ricorrente contesta, in sostanza, la ricostruzione dei fatti e la valutazione del materiale probatorio compiuta nei gradi di merito.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo la Corte rileva che la doglianza è reiterativa di identiche censure già formulate in sede di appello, incentrate sulla ricostruzione dei fatti e sull’interpretazione delle prove, e già affrontate dalla Corte d’appello in termini precisi e concludenti. Il motivo risulta inoltre articolato esclusivamente in fatto e dunque proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità.

La Corte ribadisce che restano estranei ai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, in presenza di una motivazione logica ed argomentata. Il ricorrente omette il confronto con tale motivazione, che aveva valorizzato il contesto associativo e l’esito delle perquisizioni, con ricostruzione specifica del ruolo svolto.

Sul secondo motivo la Corte rileva che la censura è generica ed aspecifica, in assenza di confronto con la motivazione che aveva richiamato la particolare intensità del dolo, il danno consistente provocato e il coinvolgimento di soggetti terzi strumentalizzati.

La Corte ribadisce quindi il principio secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo i principi degli artt. 132 e 133 cod. pen. È pertanto inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri a una nuova valutazione della congruità della pena, quando la determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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