Continuazione in executivis e compatibilità con la dichiarazione di delinquenza abituale (Cass. pen. Sez. 1 n. 18598 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, la formale dichiarazione di delinquenza abituale non è ontologicamente incompatibile con il riconoscimento dell’unitario disegno criminoso, non esistendo alcuna norma che sancisca un siffatto divieto. Il giudice dell’esecuzione è tenuto a verificare la sussistenza di concreti indicatori – quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le modalità della condotta e la programmazione dei reati sin dal primo episodio – e non può trascurare una precedente valutazione positiva, operata in fase esecutiva, relativamente ad alcuni dei reati per i quali sia chiesta l’unificazione, potendosene discostare solo previa dimostrazione di specifiche e significative ragioni.
Il Fatto
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva accolto l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato in executivis presentata nell’interesse di un soggetto, unificando i reati di cui a tre precedenti ordinanze di riconoscimento del vincolo con le fattispecie oggetto di una sentenza della Corte di appello di L’Aquila, divenuta irrevocabile. Il giudice aveva così rideterminato la pena complessiva in anni 5, mesi 1 di reclusione ed euro 1.950,00 di multa.
Avverso tale ordinanza ricorreva per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo vizio di motivazione e lamentando che il giudice dell’esecuzione avesse dato rilievo a un programma delinquenziale generico, emergente dalla dichiarazione di delinquenza abituale e incompatibile con il riconoscimento del vincolo, oltre che a un lasso temporale notevole tra i fatti. La difesa dell’interessato depositava memoria insistendo per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando il principio – già affermato dalle Sezioni Unite n. 28659 del 2017 – secondo cui il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, esige una approfondita verifica di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Non è sufficiente valorizzare la presenza di taluno di questi indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.
Quanto alla dedotta incompatibilità con la dichiarazione di delinquenza abituale, la Corte ha osservato che essa non è prevista da alcuna norma e che cosa diversa è l’abitualità quale reiterazione di condotte criminose sintomatiche di uno stile di vita, rispetto alla formale dichiarazione di abitualità. L’ordinanza impugnata, lungi dal basarsi su un generico programma delinquenziale, aveva evidenziato che i reati – truffa, insolvenza fraudolenta, appropriazione indebita e ricettazione, tutti contro il patrimonio – si inserivano in un arco temporale di circa un anno, compreso all’interno del periodo dei reati già unificati dalle precedenti ordinanze, e risultavano commessi in un’area territoriale circoscritta.
La Corte ha quindi valorizzato il principio, affermato dalla Sez. 1 n. 6224 del 2024, secondo cui il giudice dell’esecuzione non può trascurare la precedente valutazione positiva operata relativamente ad alcuni dei reati per cui sia chiesta l’unificazione, potendosene discostare solo in presenza di specifiche e significative ragioni. Il ricorso, incentrato sull’incompatibilità astratta e sulla distanza cronologica, senza confrontarsi con le argomentazioni dell’ordinanza, è stato pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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