Sorveglianza speciale sospesa fino alla nuova verifica di pericolosità (Cass. pen. Sez. I n. 38676 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’esecuzione della misura di prevenzione personale, determinata dallo stato di detenzione, non cessa con la cessazione di quest’ultimo, ma permane fino a quando il giudice competente non verifichi nuovamente la persistenza della pericolosità sociale. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024, che ha espunto dall’art. 14, comma 2 ter, d.lgs. n. 159 del 2011 l’inciso “se esso si è protratto per almeno due anni”, la nuova valutazione è dovuta anche quando la detenzione abbia avuto durata inferiore al biennio. Ne consegue che, in difetto di tale verifica, la misura è priva di efficacia e la violazione delle sue prescrizioni non integra il reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 6700 del 26.02.2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal Gup presso il Tribunale di Napoli per plurime violazioni dell’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, commesse nell’ottobre 2017. Il condannato era stato sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per cinque anni con provvedimento notificato nel giugno 2017.
Il ricorrente ha impugnato la decisione deducendo l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 14, comma 2 ter, d.lgs. n. 159 del 2011, come modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024. Egli sostiene che, cessato lo stato di detenzione, il Tribunale avrebbe dovuto sottoporlo a nuova valutazione di pericolosità prima di rimettere in esecuzione la misura, i cui effetti restano sospesi fino a tale verifica.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ricostruito l’evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia. La legge n. 161 del 2017 aveva introdotto il comma 2 ter dell’art. 14 d.lgs. n. 159 del 2011, prevedendo la sospensione della misura durante la detenzione per espiazione di pena e subordinando la verifica di persistenza della pericolosità a una detenzione protratta per almeno due anni.
Con la sentenza n. 162 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima tale disposizione, limitatamente alle parole “se esso si è protratto per almeno due anni”. Il Giudice delle leggi ha ravvisato in quella soglia temporale una sorta di presunzione di persistente pericolosità, irragionevole e foriera di disparità di trattamento rispetto alla disciplina delle misure di sicurezza, nonché in contrasto con gli artt. 13 e 27, comma 3, della Costituzione. La pronuncia si colloca nel solco della sentenza n. 291 del 2013, che già aveva valorizzato la funzione rieducativa della pena.
La Corte richiama poi le Sezioni Unite n. 51407 del 2018, secondo cui la nuova verifica di pericolosità costituisce condizione di efficacia della misura di prevenzione: in sua assenza non sussiste il reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, perché il provvedimento applicativo è privo di efficacia.
Nel caso concreto il ricorrente era stato detenuto dal 15.05.2013, con fine pena prevista per il 19.04.2014, e dal 22.01.2014 anche in forza di un’ordinanza di custodia cautelare, fino al 15.06.2017. La Corte d’appello aveva escluso la necessità della rivalutazione in ragione della durata della sola espiazione di pena, inferiore al biennio.
Tale conclusione è stata ritenuta erronea. Dall’armonizzazione della sentenza n. 162 del 2024 con i principi delle Sezioni Unite n. 51407 del 2018 deriva che la sospensione dell’efficacia della misura si protrae fino alla nuova valutazione di pericolosità, a prescindere dalla durata della detenzione. Poiché nel caso di specie tale verifica è mancata, le condotte contestate non integrano reato. La sentenza è stata pertanto annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Nota della Redazione
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