Ricorso inammissibile per motivi generici e reiterativi (Cass. pen. Sez. VII n. 32117 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo che, senza confrontarsi con il complessivo tessuto argomentativo della decisione impugnata, si limiti a una lettura alternativa del merito. La deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione non può risolversi nella mera riproposizione delle doglianze già esaminate dal giudice di appello, essendo precluso al giudice di legittimità il riesame del compendio probatorio. Il mero refuso contenuto nella motivazione, che non ne alteri il senso logico-giuridico complessivo, non integra il vizio di motivazione ed è superato dalla considerazione completa del percorso argomentativo della Corte territoriale.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 06.12.2024, aveva confermato la affermazione di responsabilità a carico del ricorrente, escludendo la possibilità di ridurre la pena inflitta, corrispondente al minimo edittale. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.

Con il primo motivo censurava la motivazione della sentenza di appello, deducendo una contraddittorietà in punto di riduzione della pena; con il secondo contestava la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla propria identificazione, prospettando una diversa valutazione del materiale probatorio.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha rilevato che il primo motivo è generico, in quanto privo di confronto con il complessivo portato della motivazione, oltre che manifestamente infondato. Il ricorrente aveva fatto leva su una frase isolata della sentenza, laddove la Corte territoriale aveva affermato, in termini apodittici, che “l’appello debba essere accolto in punto di riduzione della pena”.

La Cassazione ha però osservato che nel corpo della motivazione è presente un mero refuso, privo di incidenza sostanziale. Una considerazione completa e approfondita del percorso argomentativo evidenzia infatti come la Corte di appello abbia esplicitamente chiarito, con argomentazione non censurabile in sede di legittimità, che “la pena che corrisponde al minimo edittale non può essere ridotta”. Il refuso, dunque, non determina alcun vizio idoneo a travolgere la decisione.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché totalmente reiterativo e privo di confronto con la motivazione impugnata. Il ricorrente, in sostanza, mirava a introdurre in sede di legittimità una lettura alternativa del merito, non consentita al giudice di cassazione. La Corte ha richiamato in proposito un consolidato orientamento giurisprudenziale, espressivo del principio secondo cui la doglianza che non si misura con le ragioni della decisione impugnata è inammissibile.

La Cassazione ha poi rilevato che la Corte di appello ha adeguatamente e logicamente motivato sul punto, in assenza di alcuna violazione di legge, valorizzando in particolare la inequivoca portata delle dichiarazioni rese in dibattimento. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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