Inammissibile il ricorso generico senza confronto con la motivazione d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 32127 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non enuncia in modo chiaro e preciso i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Il requisito di specificità impone al ricorrente di confrontarsi con la motivazione della sentenza di appello e non di proporre una lettura alternativa degli elementi già valutati dal giudice di merito. La doglianza che si limiti a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito non consente al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Il Fatto

Due ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Firenze che li ha ritenuti responsabili del reato di ricettazione, contestato in concorso con altra persona. Propongono ricorso per cassazione articolando tre motivi: con il primo deducono violazione di norme processuali in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e vizio della motivazione quanto alla valutazione delle fonti probatorie; con il secondo e il terzo lamentano il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di lieve entità di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che il primo motivo non è consentito perché totalmente reiterativo di censure già proposte nei gradi di merito, oltre che generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. A fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, i ricorrenti si limitano a dedurre il vizio con affermazioni generiche, prive di nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito.

Il Collegio ribadisce che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni della decisione impugnata. Richiama sul punto le Sezioni Unite n. 8825 del 2016 e la Sez. VI n. 17372 del 2021: il requisito di specificità implica l’onere di indicare in modo chiaro e preciso gli elementi fondanti le censure, per consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi. Nel caso concreto manca ogni confronto con la motivazione della Corte di appello, essendosi i ricorrenti limitati a proporre attività di indagine alternative, come la rilevazione di impronte digitali o il sequestro di vestiario.

Quanto al secondo e al terzo motivo, sovrapponibili tra loro, la Corte li considera ugualmente inammissibili perché reiterativi e finalizzati a una lettura alternativa nel merito degli elementi valorizzati dal giudice d’appello. La Corte territoriale ha escluso, con apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità, che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa potesse configurarsi come particolarmente modesto.

Sulle attenuanti generiche il Collegio precisa che il giudice di merito non deve prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti, ma è sufficiente che la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo disattesi gli altri. Richiama la Sez. III n. 2233 del 2021 e la Sez. II n. 23903 del 2020. La Corte di appello ha evidenziato come il motivo fosse già in appello generico, non essendo allegato alcun elemento positivamente valorizzabile. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *