Concordato in appello e rinuncia ai motivi: giudicato sulla pena, confisca esaminabile (Cass. pen. Sez. II n. 32138 del 26.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio è ammissibile il concordato sulla pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., essendo la fase rescissoria autonoma, negli ambiti indicati dall’art. 627 cod. proc. pen., rispetto a quella rescindente. Non si applica al concordato in appello la disciplina restrittiva dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., dettata per il solo patteggiamento, con la conseguenza che la sentenza è impugnabile nei limiti generali dell’art. 606 cod. proc. pen.. I confini del ricorso sono però delimitati dall’effetto preclusivo della rinuncia ai motivi: su questi si forma il giudicato sostanziale e la relativa censura diviene inammissibile. Resta esaminabile il motivo relativo alla confisca non compresa nel concordato, ma la doglianza che solleciti una rivalutazione di merito è inammissibile.

Il Fatto

Due imputati impugnano la sentenza con cui la Corte di appello di Messina, in sede di rinvio dopo annullamento della Cassazione, ha applicato la pena concordata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. per i reati di associazione mafiosa ed estorsione pluriaggravata. L’annullamento era stato disposto limitatamente al trattamento sanzionatorio per entrambi e alla confisca per la sola posizione di uno dei ricorrenti.

Nei motivi si denunciano la violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. per mancato rispetto della sentenza rescindente, in particolare sull’accertamento della buona fede dell’estraneo rispetto all’utilizzo illecito del bene confiscato, la rideterminazione della pena, l’individuazione del reato più grave, la contestazione della recidiva e il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama anzitutto la giurisprudenza secondo cui nel giudizio di rinvio è ammissibile il concordato sulla pena, poiché la fase rescissoria è autonoma rispetto a quella rescindente. Le parti hanno quindi legittimamente concordato la pena, essendo l’annullamento disposto proprio per la sua rideterminazione.

Il punto centrale è il regime di impugnazione. Dopo le Sezioni Unite n. 19415 del 2022 è superato l’orientamento che limitava l’impugnabilità della sentenza resa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. richiamando i limiti dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. Quest’ultima norma è speciale e limitata al patteggiamento, non estendibile analogicamente in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. Il concordato in appello non è rito speciale e non introduce preclusioni ulteriori rispetto a quelle derivanti dalla rinuncia ai motivi. L’unico riferimento specifico, l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., non incide sui presupposti di ammissibilità.

I limiti del ricorso discendono dunque dall’ordinario effetto preclusivo della rinuncia: sul punto rinunciato si forma il giudicato sostanziale, che impedisce la riproposizione della censura. La Corte richiama sul punto Sez. IV n. 52803 del 2018 e Sez. III n. 51557 del 2023. Ne deriva l’inammissibilità dei motivi sul trattamento sanzionatorio, sulla recidiva e sull’individuazione del reato più grave, tutti coinvolti nell’accordo e nella rinuncia.

Resta esaminabile il motivo sulla confisca, non oggetto di concordato. La Corte lo dichiara però inammissibile: il giudice del rinvio ha dato conto con argomentazioni puntuali degli elementi fattuali idonei a ritenere la conoscibilità delle armi, collocate in luoghi ordinariamente accessibili al proprietario, escludendo così la buona fede dell’estraneo. La doglianza si risolve in una diversa valutazione di merito.

La Corte dichiara quindi inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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