Patteggiamento, ricorso per cassazione e illegalità della pena (Cass. pen. Sez. II n. 32139 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è proponibile, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., soltanto per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. La illegalità della pena ricorre esclusivamente quando la sanzione eccede i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti e dagli artt. 65 e 71 e seguenti cod. pen., oppure i limiti edittali delle singole norme incriminatrici. Un errore nel giudizio di bilanciamento delle circostanze ai sensi dell’art. 69 cod. pen. rende la pena meramente illegittima, non illegale, e non è deducibile nel giudizio di legittimità.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di tre anni di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per rapina aggravata e porto ingiustificato di coltello. Il giudice ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e la diminuente del risarcimento del danno, giudicandole prevalenti sulla recidiva reiterata e specifica, e ha sostituito la sanzione con il lavoro di pubblica utilità.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, deducendo, con un unico motivo, la violazione dell’art. 69, comma quarto, cod. pen., per avere il giudice recepito l’accordo applicando la prevalenza delle attenuanti anziché l’equivalenza sulla recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il percorso argomentativo muove dalla disciplina dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017. La norma, in deroga alla disciplina generale dell’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione ai soli casi tassativamente indicati, tutti riconducibili a ipotesi specifiche di violazione di legge.
Il ricorrente ha denunciato l’inosservanza dell’art. 69, comma quarto, cod. pen., che effettivamente si configura. Il giudice ha recepito l’accordo riconoscendo le attenuanti in termini di prevalenza sulla recidiva non esclusa, con riduzione di un terzo della pena base, pur in presenza del divieto di tale bilanciamento nei casi previsti dall’art. 99, comma quarto, cod. pen.
La Corte osserva però che il ricorrente, pur prospettando correttamente una violazione di legge, nulla ha dedotto in ordine alla illegalità della pena determinata all’esito dell’erroneo giudizio di comparazione. Richiama sul punto il principio delle Sezioni Unite n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, secondo cui, nel patteggiamento, la sanzione è illegale soltanto quando eccede i limiti edittali generali o quelli delle singole norme incriminatrici, a nulla rilevando che i passaggi intermedi siano stati computati in violazione di legge.
Il collegio di legittimità ha precisato che, in caso di concorso di circostanze eterogenee, i valori estremi astratti della legalità sono rappresentati dal minimo della pena prevista per la fattispecie attenuata e dal massimo previsto per quella aggravata. Solo la violazione di tali limiti rende la pena “illegale”; la pena determinata entro quei limiti, ma in violazione dell’art. 69 cod. pen., è soltanto “illegittima”. Nel caso concreto la sanzione, pur frutto di un passaggio intermedio errato, rispetta i limiti degli artt. 23 e 24 cod. pen. e non è inferiore al minimo della fattispecie attenuata, pari a tre mesi e quattro giorni di reclusione ed euro 618,00. Si verte dunque in un’ipotesi di pena illegittima, non illegale.
Nota della Redazione
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