Patteggiamento, ricorso per cassazione ammesso solo per errore manifesto di qualificazione (Cass. pen. Sez. II n. 23638 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto. L’errore è manifesto quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. È pertanto inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza. La verifica sull’osservanza dell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso.
Il Fatto
Due imputati propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Torino ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata: a uno la pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 400 di multa per i reati di cui ai capi 1) e 2) dell’imputazione; all’altra mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 229 di multa per il concorso nel reato di ricettazione descritto nel capo 1).
L’unico motivo di ricorso lamenta l’errata qualificazione giuridica del fatto indicato sub capo 1), che i ricorrenti riconducono alla fattispecie di furto aggravato anziché, come ritenuto dal giudice, al reato di ricettazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal perimetro tracciato dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: nel patteggiamento il sindacato sulla qualificazione giuridica del fatto non è pieno, ma circoscritto ai soli casi di errore manifesto. Il limite risponde a una ragione precisa: evitare che l’accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, eludendo il senso stesso della definizione negoziata.
L’errore manifesto è configurabile quando la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. Quando invece la diversa qualificazione presenta margini di opinabilità, la censura è inammissibile.
La Corte richiama il proprio consolidato indirizzo, citando Sez. IV n. 13749 del 2022 e Sez. I n. 15553 del 2018, nonché, in precedenza, Sez. VI n. 15009 del 2012. Da tali precedenti ricava un ulteriore corollario: la verifica sull’osservanza dell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso.
Nel caso di specie il giudice, dopo aver dichiarato insussistenti le condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., ha evidenziato la correttezza della qualificazione giuridica del fatto ascritto al capo 1), rispetto al quale le parti si erano accordate per definire il procedimento con patteggiamento. La qualificazione contestata non presenta quindi i caratteri dell’errore manifesto.
Il ricorso, aspecifico e non autosufficiente, è dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 448 c.p.p. – Provvedimenti del giudice
- Art. 610 c.p.p. – Atti preliminari