Custode giudiziario tra violazione dolosa dei sigilli e illecito colposo (Cass. pen. Sez. III n. 32264 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La fattispecie aggravata di violazione di sigilli di cui all’art. 349, cpv., cod. pen. individua nel custode l’autore materiale e diretto della condotta. Ove la violazione sia posta da altri, il custode risponde dell’illecito amministrativo di cui all’art. 350 cod. pen. se la condotta è stata agevolata o resa possibile dall’esercizio negligente o dal mancato esercizio dei doveri di custodia; risponde invece del reato ex art. 349, cpv., cod. pen. se è provato il concorso doloso nella condotta dell’autore principale ovvero la dolosa violazione dell’obbligo di impedirla ex art. 40, cpv., cod. pen.. Sul custode incombono doveri di vigilanza e custodia, ma ciò che rileva è l’atteggiamento psicologico rispetto all’evento, non il solo dato della violazione dei doveri. Il giudice deve pertanto accertare in via logica prioritaria se il custode sia autore materiale o concorrente nel doloso mancato impedimento, evenienza che esclude in radice la configurabilità del meno grave illecito colposo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso, ha dichiarato non doversi procedere in relazione a un capo di imputazione ex art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 e ha rideterminato la pena per il reato ex art. 349 cod. pen.. Alla ricorrente era contestato di avere, quale custode giudiziario di un sito già sottoposto a sequestro, violato i sigilli scaricando o consentendo ad altri di scaricare oltre duecento metri cubi di rifiuti.
Il ricorso per cassazione ha dedotto, con unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto, sostenendo che la condotta avrebbe dovuto integrare il solo illecito amministrativo ex art. 350 cod. pen. per non essersi attivata nel denunciare la rimozione dei sigilli, in assenza di prova della violazione degli stessi. La difesa ha censurato come illogica la motivazione che aveva desunto la responsabilità dalla presenza di cassoni riconducibili a una società collegata.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto e, insieme, manifestamente infondato. La Corte territoriale aveva confermato la responsabilità penale della ricorrente quale custode giudiziario nominato all’atto della perquisizione del terreno, in seguito alla constatazione dello scarico di ulteriori rifiuti in ingente quantità, contenuti in cassoni riconducibili alla società di cui l’imputata era stata consigliere di amministrazione e già oggetto di fallimento.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. La fattispecie aggravata dell’art. 349, cpv., cod. pen. individua il custode quale autore materiale e diretto della violazione. Quando la condotta sia posta da altri, occorre distinguere: risponde dell’illecito amministrativo ex art. 350 cod. pen., che sanziona il mancato adempimento colposo dei doveri di custodia, chi abbia agevolato o reso possibile la violazione per negligenza; risponde invece del reato ex art. 349, cpv., cod. pen. chi sia concorso dolosamente nella condotta dell’autore principale o abbia dolosamente violato l’obbligo di impedirla ex art. 40, cpv., cod. pen..
Da qui la scansione logica imposta al giudice, che deve accertare in primo luogo se il custode sia responsabile quale autore materiale o concorrente nel doloso mancato impedimento; tale accertamento esclude in radice la configurabilità del meno grave illecito amministrativo. Sul custode incombono doveri di vigilanza e custodia, ma il loro inadempimento può fondare un addebito doloso ovvero colposo: decisivo è l’elemento soggettivo rispetto all’evento, richiamandosi sul punto Sez. 3, n. 7371 del 13/07/2016, Marra, Rv. 269192-01.
Applicando tali principi, la sentenza impugnata ha argomentato che il mancato adempimento dei doveri di custodia, essendo la nomina mai revocata e irrilevante la cessazione dalla carica sociale, era conseguente al doloso mancato impedimento dell’evento, in un contesto nel quale il proprietario dell’area aveva ripetutamente lamentato accessi abusivi. Il convincimento del giudice di merito, anche in punto di elemento soggettivo, è fondato su elementi presenti in atti e su motivazione logica e coerente, non sindacabile in sede di legittimità; la dedotta violazione di legge in ordine alla qualificazione ex art. 350 cod. pen. è manifestamente infondata, tenuto conto della responsabilità accertata quale autore materiale o quantomeno quale concorrente ex art. 40, cpv., cod. pen.. La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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