Inammissibile il ricorso che chiede una diversa valutazione degli indizi di mafia (Cass. pen. Sez. V n. 32269 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti l’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, non anche il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. La gravità indiziaria, in chiave cautelare, deve essere accertata in termini di qualificata probabilità di colpevolezza; ove il tribunale abbia indicato in modo specifico e razionale il significato incriminante degli elementi raccolti, le doglianze che contestino tale valutazione sono inammissibili.
Il Fatto
Il Tribunale, decidendo ex art. 309 cod. proc. pen., aveva rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse dell’indagato avverso l’ordinanza con cui il G.i.p. aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, contestato in forma perdurante e con l’aggravante della recidiva reiterata e specifica.
Avverso quel provvedimento l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge sostanziale e processuale in relazione agli elementi costitutivi del reato associativo e alle regole di valutazione della prova, nonché vizio di motivazione per manifesta illogicità. Assumeva che dagli atti non emergesse alcun contributo stabile del ricorrente al sodalizio, bensì solo occasionali interlocuzioni con esponenti del gruppo, e contestava la deduzione della partecipazione associativa dal timore manifestato dai familiari.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio generale secondo cui, in presenza di un ricorso per vizio di motivazione sul quadro indiziario, il sindacato di legittimità resta nei confini della verifica della tenuta logica del provvedimento e del rispetto dei principi che governano l’apprezzamento probatorio. Non è ammesso, invece, un controllo che, sotto veste formale di censura alla motivazione, tenda a sostituire alla valutazione del giudice di merito una lettura alternativa delle medesime circostanze.
Su questa base il motivo è giudicato manifestamente infondato e aspecifico. Da un lato, il ricorrente richiama in modo generico il criterio della qualificata probabilità di condanna; dall’altro, oppone una diversa lettura in fatto dei dati già esaminati dal tribunale. La Corte rileva anzi che il tribunale aveva assunto proprio quel metro valutativo come premessa del proprio ragionamento.
Il provvedimento impugnato, si legge, ha indicato in dettaglio i plurimi elementi indiziari, costituiti prevalentemente da intercettazioni ambientali e telefoniche, da videoriprese e da servizi di osservazione. Da tali risultanze il tribunale ha tratto il ruolo di fidato collaboratore del vertice del mandamento ricoperto dal ricorrente, desunto dai colloqui captati in date specifiche e dal contenuto degli stessi, valutato come univoco indice di coinvolgimento su input del capo.
La Corte richiama poi il valore della conversazione relativa alla gestione della cassa del sodalizio dopo l’arresto di uno degli esponenti, nonché la spiegazione data dal tribunale in ordine alla certificazione medica prodotta dalla difesa, ritenuta non idonea a infirmare la fondatezza dei timori espressi dai congiunti.
Quanto al rilievo probatorio delle captazioni, il tribunale aveva evidenziato che il valore di un dialogo è altissimo anche quando due o più soggetti riferiscano di un terzo fatti penalmente rilevanti a suo carico, salvo che risulti la volontà di precostituire false prove. Sulla scorta di tale piattaforma indiziaria e delle corrette inferenze valutative, i vizi denunciati sono dichiarati insussistenti. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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