Sospensione condizionale e incensuratezza: il diniego va motivato (Cass. pen. Sez. III n. 32262 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena è illegittimo quando il giudice di merito ometta di confrontarsi con l’incensuratezza dell’imputato. L’assenza di precedenti penali non impone automaticamente la concessione del beneficio, ma costituisce un dato positivo che il giudice deve valutare e motivare, spiegando le ragioni per cui, nel caso concreto, non valga a fondare una prognosi favorevole. La censura che denunci il difetto di risposta sul punto è fondata e determina l’annullamento limitato della decisione. Restano invece inammissibili i motivi che, in tema di speciale tenuità, colpa e offensività, non rispettino l’onere di specificità o il principio di autosufficienza.
Il Fatto
Il tribunale aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 5 legge n. 263/1962, per avere venduto e comunque detenuto per la vendita molluschi con carica batterica superiore al limite previsto dal Regolamento CE 2073/05. La difesa proponeva ricorso per cassazione articolando sette motivi, tra cui il vizio di motivazione sull’esclusione della particolare tenuità del fatto, il travisamento delle prove quanto alla provenienza dei molluschi da ditta terza, l’erroneo diniego della sospensione condizionale nonostante l’incensuratezza dell’imputato e l’omessa analisi dell’elemento soggettivo della colpa.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina partitamente i motivi. Il primo e il settimo, relativi all’esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., sono dichiarati inammissibili: il giudice ha fondato il diniego sulle risultanze processuali, individuando l’offesa non tenue nel superamento del limite massimo di carica batterica indicato nel capo di imputazione. Tale motivazione è ritenuta sufficiente a evidenziare la palese infondatezza delle censure.
Il secondo e il sesto motivo sono respinti per violazione del principio di autosufficienza: le circostanze sulla provenienza dei molluschi e sull’affidamento incolpevole dell’imputato risultano solo asserite e non allegate, né è illustrata la decisività delle prove difensive omesse.
Il quarto motivo, sull’asserita inoffensività del fatto, è dichiarato generico a fronte dell’accertato superamento del limite della carica batterica. Il quinto, sull’omessa analisi della colpa, è inammissibile sia perché la colpa emerge dall’incontrollato superamento della carica batterica, sia per difetto di specificità intrinseca. Sul punto la Corte richiama il consolidato requisito di specificità dei motivi di ricorso, citando Sez. 3 n. 5020 del 17/12/2009, Sez. 4 n. 24054 del 01/04/2004 e Sez. 2 n. 8803 del 08/07/1999: la parte deve dedurre le censure e indicare in modo chiaro e preciso gli elementi che le sostengono, per consentire al giudice dell’impugnazione di esercitare il proprio sindacato.
È invece fondato il terzo motivo. Il diniego del beneficio era stato giustificato con l’assenza di elementi per una prognosi positiva, senza alcuna risposta sull’incensuratezza del ricorrente, dato che avrebbe potuto costituire un elemento favorevole da valutare nel caso concreto. La sentenza è pertanto annullata limitatamente al punto concernente la sospensione condizionale, con rinvio per nuovo giudizio al tribunale in diversa persona fisica; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.
Nota della Redazione
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