Concordato in appello: limiti del ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 12652 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze concernenti i motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e i vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta, pronunciando su concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., aveva confermato la condanna per il reato di cui all’art. 635 cod. pen., riconoscendo la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena in mesi quattro di reclusione. Nell’atto di appello l’imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di gravame, eccetto quello relativo al trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente verificato la conformità della condanna inflitta rispetto a quanto concordato tra le parti, rilevando che la pena applicata era esattamente quella richiesta e accettata nel concordato.
Con unico motivo, il ricorrente contestava un preteso errore nella rideterminazione della pena. La Suprema Corte ha tuttavia richiamato il principio secondo cui, avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., il ricorso è ammissibile solo per specifiche doglianze, tra cui non rientrano i vizi attinenti al calcolo della pena che non determinino un esito illegale della sanzione.
Poiché la pena concordata rientrava nei limiti edittali ed era conforme al tipo di sanzione previsto dalla legge, la doglianza proposta è stata ritenuta inammissibile, con conseguente declaratoria senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen..
Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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