Trattenimento dello straniero richiedente asilo e riesame dei presupposti di legittimità (Cass. pen. Sez. I n. 32342 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale, il controllo giurisdizionale sulla legittimità della misura deve essere pieno e non meramente esteriore. Il giudice del riesame è tenuto a rilevare d’ufficio, in base agli elementi portati alla sua conoscenza, l’eventuale difetto di un presupposto di legittimità derivante dal diritto dell’Unione, anche se non dedotto dall’interessato. La mancata impugnazione del provvedimento di convalida non determina alcun giudicato preclusivo, poiché le misure hanno natura cautelare e il sindacato su di esse non è idoneo alla formazione del giudicato. L’istanza di riesame che prospetti una situazione non rappresentata al giudice della convalida deve essere valutata nel merito.
Il Fatto
Un cittadino straniero faceva ingresso irregolare nel territorio italiano e, pochi giorni dopo, presentava domanda di protezione internazionale. Nella stessa data il Questore disponeva il trattenimento presso un C.P.R. in ragione dell’asserito interesse investigativo della locale Squadra Mobile per attività illecite potenzialmente pericolose per la sicurezza nazionale, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998.
Il trattenimento veniva convalidato dalla Corte di appello. Proposta istanza di riesame, la difesa allegava documentazione ulteriore rispetto al procedimento di convalida, segnatamente l’informazione sulla pendenza di un procedimento per il reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998. La Corte di appello rigettava l’istanza, ritenendo la statuizione di convalida coperta da giudicato e gli elementi dedotti quali vizi originari esulanti dall’ambito del riesame. Il ricorrente impugnava per cassazione con due motivi, esaminati congiuntamente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione muove dalla disciplina sovranazionale dell’istituto, richiamando l’art. 15, paragrafi 2 e 3, direttiva 2008/115/CE, l’art. 9, paragrafi 3 e 5, direttiva 2013/33/UE e l’art. 28, paragrafo 4, regolamento n. 604/2013, che impongono un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento e la sua verifica a intervalli ragionevoli, specie in presenza di circostanze nuove.
Nel percorso argomentativo assume rilievo centrale la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, Grande Camera, sentenza dell’08.11.2022, cause riunite C-704/20 e C-39/21, secondo cui il controllo del rispetto dei presupposti di legittimità derivanti dal diritto dell’Unione deve condurre l’autorità giudiziaria a rilevare d’ufficio l’eventuale mancato rispetto di un presupposto non dedotto dall’interessato. La Corte richiama anche il proprio precedente Sez. I n. 15747 del 22.04.2025, che ha recepito tale insegnamento, e la giurisprudenza civile sulla permanenza del diritto al riesame.
Sul piano del diritto interno, la Corte evoca la Corte costituzionale, sentenza n. 105 del 2001, che ha affermato la necessità di un controllo giurisdizionale pieno sulla convalida. Ne deriva che la richiesta di riesame è sempre consentita, senza che rilevi il precedente rigetto di analoga istanza o la mancata impugnazione della convalida, non sussistendo in materia il limite del ne bis in idem, data la natura cautelare delle misure.
La Corte rileva quindi la doppia violazione in cui è incorsa la Corte di appello: da un lato una motivazione meramente apparente rispetto alla nuova prospettazione difensiva; dall’altro l’erronea ritenuta incompatibilità del riesame con la deduzione di elementi preesistenti alla convalida. Sul punto richiama la propria giurisprudenza (Sez. I n. 23935 del 26.06.2025), secondo cui la richiesta di riesame implica l’apprezzamento di tutti i dati sopravvenuti idonei a giustificare la misura, inclusi quelli sfavorevoli al migrante.
Ne consegue l’annullamento con rinvio alla Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio, non ostante che la proroga del trattenimento non fosse stata convalidata, atteso che il ricorrente ha insistito nella richiesta di accoglimento e non risulta eseguita la remissione in libertà. La Corte dispone infine l’omissione delle generalità in caso di diffusione del provvedimento, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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