Violenza per l’impunità integra la rapina impropria tentata (Cass. pen. Sez. 2 n. 19085 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È configurabile il tentativo di rapina impropria quando l’agente, dopo avere compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità. Non è richiesta la contestualità temporale tra la sottrazione e l’uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due attività intercorra un arco temporale che non interrompa l’unitarietà dell’azione. È inammissibile, per genericità, il ricorso per cassazione che, senza dedurre travisamenti della prova o manifeste illogicità, reiteri osservazioni già respinte dal tribunale del riesame e prospetti una mera ricostruzione alternativa dei fatti.
Il Fatto
Con ordinanza del 19/12/2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia applicava la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato per il reato di tentata rapina aggravata, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari ex art. 274, lett. c), cod. proc. pen. Il Tribunale di Genova, in funzione di giudice del riesame, confermava integralmente l’ordinanza genetica.
Avverso tale decisione l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La difesa contestava, in particolare, la qualificazione giuridica del fatto come tentata rapina impropria, sostenendo che l’agente non aveva compiuto alcuna sottrazione e che la violenza era finalizzata esclusivamente alla fuga, in difetto del requisito di immediatezza tra sottrazione e violenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificando l’unico motivo come generico in quanto sostanzialmente reiterativo delle osservazioni già formulate in sede di riesame e motivate respinte dal Tribunale. La difesa, secondo i giudici di legittimità, invocava una diversa ricostruzione dei fatti alternativa a quella del G.i.p. e del tribunale del riesame, senza indicare travisamenti della prova o manifeste illogicità della motivazione.
Quanto al merito della qualificazione giuridica, la Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 34952 del 2012, Rv. 253153, secondo cui è configurabile il tentativo di rapina impropria quando l’agente compie atti idonei alla sottrazione non portati a compimento e successivamente usa violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità. Ha quindi disatteso le tesi difensive che riproponevano orientamenti minoritari superati dal diritto vivente.
La Corte ha inoltre respinto il rilievo circa l’insussistenza del rapporto di consequenzialità tra la tentata sottrazione e la condotta di resistenza. Richiamando i propri precedenti – Sez. 2, n. 43764 del 2013, Rv. 257310; n. 11135 del 2017, Rv. 269858; n. 15584 del 2021, Rv. 281117 – ha ribadito che per la rapina impropria non è richiesta la contestualità temporale, essendo sufficiente che l’arco temporale non interrompa l’unitarietà dell’azione volta a impedire alla persona offesa di rientrare in possesso dei beni o ad assicurare all’agente l’impunità.
Nel caso di specie, il tribunale del riesame aveva motivato in modo esaustivo la ricostruzione del fatto, spiegando come la violenza contro la persona offesa, che aveva sorpreso l’indagato all’interno del proprio box con la refurtiva in mano, fosse finalizzata a guadagnare la fuga. La ricostruzione alternativa proposta dalla difesa era stata ritenuta meno plausibile, se non illogica, alla luce del compendio indiziario richiamato nel provvedimento coercitivo.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.