Ricorso inammissibile per difetto di correlazione non impugnabile tardivamente (Cass. pen. Sez. 7 n. 8537 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istituto della revisione non si configura come un’impugnazione tardiva che permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo definitivamente concluso non è stato rilevato o non è stato dedotto, ma costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti del giudicato. L’efficacia risolutiva del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o una inedita disamina del deducibile, poiché il giudicato copre entrambi. Sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Ancona aveva dichiarato inammissibili le istanze di revisione presentate dalla condannata avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna che ne aveva definitivamente accertato la responsabilità per i reati di associazione a delinquere, calunnia continuata e sottrazione fraudoluta di beni, con condanna alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione.
La Corte territoriale aveva rilevato che le nuove istanze consistevano in riproposizioni di precedenti richieste di revisione, già valutate come inammissibili con provvedimento non impugnato. Avverso tale ordinanza la difesa aveva proposto ricorso per Cassazione, sollevando cinque motivi riguardanti la natura degli elementi prodotti come prova nuova, il vizio di motivazione e la violazione del contraddittorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente osservato che il ricorso era inammissibile, richiamando il principio per cui la revisione non costituisce un’impugnazione tardiva, ma un mezzo straordinario volto a rimuovere il giudicato solo in casi tassativi. I giudici di legittimità hanno evidenziato che la Corte territoriale aveva correttamente considerato come la ricorrente avesse riproposto elementi già oggetto di istruttoria e valutati nei giudizi di merito, ovvero avesse lamentato la mancata adeguata considerazione di elementi dedotti: questioni, queste, ormai coperte dal giudicato.
Con i motivi di ricorso, la ricorrente si era limitata a reiterare le medesime doglianze già esaminate, senza opporre alcuna critica argomentata alla motivazione dell’ordinanza impugnata, in particolare sulla natura di prova nuova degli elementi meramente elencati. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 8825 del 2016 (Rv. 268822), secondo cui i motivi di ricorso sono inammissibili quando difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, che non possono essere ignorate da chi propone l’impugnazione.
All’inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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