Novazione del titolo esecutivo e nuovo termine per le misure alternative (Cass. pen. Sez. 7 n. 13963 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esecuzione delle pene detentive, l’emissione di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, con contestuale sospensione dell’ordine di esecuzione prima della valutazione dell’istanza di concessione di misure alternative formulata in relazione al titolo poi inglobato nel cumulo, determina una completa novazione del titolo esecutivo. Ne consegue che il primo ordine di esecuzione risulta assorbito nel secondo e che l’interessato può legittimamente presentare una nuova richiesta di misure alternative, che tiene interamente luogo di quella precedentemente formulata. Il termine utile per la presentazione dell’istanza decorre, pertanto, dalla notifica del secondo ordine di esecuzione, che contiene il primo.

Il Fatto

Il Tribunale per i Minorenni di Salerno aveva rigettato la richiesta presentata nell’interesse del condannato volta alla declaratoria di nullità o inefficacia dell’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Napoli, sostenendosi che lo stesso fosse stato superato dal successivo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti adottato dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni. Con il medesimo provvedimento erano state respinte anche l’eccezione di incompetenza territoriale della Corte di appello di Napoli a decidere sull’istanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena e la richiesta di declaratoria della decorrenza del termine di trenta giorni per la formulazione di richiesta di misura alternativa alla detenzione, a far data dalla notifica del secondo provvedimento.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il Tribunale per i Minorenni avesse correttamente applicato i principi di diritto reiteratamente fissati dalla giurisprudenza di legittimità.

Quanto alla dedotta nullità o inefficacia del primo ordine di esecuzione, la Corte ha osservato che, al momento dell’emissione del secondo ordine, vi è stata unificazione delle pene contenute nei due precedenti provvedimenti, risultando il primo assorbito nel secondo. Tale evenienza realizza una completa novazione del titolo esecutivo, come già affermato da Sez. 1, n. 27008 del 19/05/2021, secondo cui l’emissione di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, con contestuale sospensione dell’ordine di esecuzione prima della valutazione dell’istanza di concessione di misure alternative formulata in relazione al titolo poi inglobato nel cumulo, legittima l’interessato a presentare una nuova richiesta che tiene interamente luogo di quella precedentemente presentata.

Con specifico riferimento alla decorrenza del termine per la presentazione di istanze volte alla concessione di misure alternative, la Corte ha chiarito che il termine decorre ex lege dalla notifica del secondo ordine di esecuzione, il quale contiene il primo. Ne consegue che la richiesta finalizzata a far decorrere un nuovo termine utile dalla notifica del provvedimento di cumulo risulta infondata, poiché la notifica del secondo ordine – che assorbe il precedente – costituisce il momento dal quale l’interessato può esercitare i propri diritti.

In punto di competenza, la Corte ha richiamato il principio della perpetuatio jurisdictionis, ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità (si veda Sez. 1, n. 198 del 17/12/2004), in forza del quale la competenza del giudice dell’esecuzione deve essere valutata con riferimento al momento della proposizione dell’istanza, senza che possano rilevare sopravvenienze modificative del titolo esecutivo.

Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione delle regole ermeneutiche elaborate dalla Corte, adottando una struttura motivazionale logica e coerente, non disarticolata dalle aspecifiche e reiterative critiche difensive. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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