Inammissibile l’appello cautelare del PM che si limita a riproporre la richiesta (Cass. pen. Sez. VI n. 32487 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza di rigetto della misura cautelare personale, motivato con il semplice richiamo alla originaria richiesta cautelare, è inammissibile per difetto di specificità, perché non enuncia i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. L’onere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato. Esso non viene meno neppure di fronte a un provvedimento immotivato o lacunoso: in tal caso la critica si dirige pur sempre al vizio del provvedimento e non può essere surrogata dalla mera riproposizione dell’istanza. Il giudice dell’appello cautelare non può sostituirsi alla parte impugnante nella ricerca dei vizi dell’atto, né esprimere un vaglio di merito sulla richiesta originaria quando l’impugnazione sia inammissibile per difetto di specificità.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, accogliendo l’appello del Procuratore della Repubblica, ha riformato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di misure cautelari personali e reali. Il Tribunale, riqualificati i reati di art. 319-quater cod. pen. ai sensi degli artt. 319-321 cod. pen., ha applicato gli arresti domiciliari a sei indagati e disposto il sequestro preventivo a fini di confisca nei confronti di due di essi.
I difensori degli indagati hanno proposto ricorso per cassazione. Il motivo assorbente, comune a più posizioni, censura la violazione dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: l’appello del pubblico ministero si era limitato a riprodurre la richiesta cautelare originaria, senza specifiche censure al provvedimento di rigetto. Altri motivi attengono alla gravità indiziaria e all’attualità delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio consolidato secondo cui l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità quando non enuncia e argomenta i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata. L’onere è proporzionale alla specificità delle ragioni esposte nel provvedimento: principio affermato dalle Sezioni Unite n. 8825 del 2016 e ribadito da Sez. VI n. 32355 del 2024 e Sez. VI n. 1919 del 2024.
L’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza di rigetto, motivato con il mero richiamo alla richiesta originaria, non soddisfa i requisiti di specificità, salvo che, per motivi formali assorbenti o per apoditticità della decisione, sia mancata qualsiasi valutazione dell’istanza. La Corte richiama Sez. VI n. 277 del 2013, Sez. VI n. 45948 del 2015 e Sez. V n. 9432 del 2017: l’appello cautelare di cui all’art. 310 cod. proc. pen. ha la fisionomia degli ordinari mezzi di impugnazione, con applicazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Il Tribunale ha fondato la decisione sulla distinzione tra provvedimento “sintetico” e provvedimento “lacunoso”, ritenendo che nel secondo caso il pubblico ministero possa riproporre integralmente la richiesta. La Corte ritiene tale criterio estraneo ai parametri di legittimità: la distinzione introduce un vaglio di merito sulla richiesta originaria che non può trovare accesso quando l’impugnazione è inammissibile per difetto di specificità.
Il criterio di proporzionalità tra lacune del provvedimento e ampiezza dell’impugnazione opera solo se l’impugnazione è ammissibile. Nella specie non ricorre l’ipotesi di assoluta mancanza di valutazione dell’istanza: il Tribunale ha piuttosto valorizzato elementi indiziari che esso stesso, e non la parte impugnante, ha qualificato come decisivi. Così facendo il giudice del gravame si è sostituito alla parte nella ricerca dei vizi dell’atto.
La Corte dichiara quindi inammissibile l’appello del pubblico ministero. La fondatezza del vizio, dedotto da quattro ricorrenti, si estende d’ufficio alle altre due posizioni che non lo avevano prospettato, perché le cause di inammissibilità non sono soggette a sanatoria e devono essere rilevate in ogni stato e grado, secondo Sez. III n. 35715 del 2020. L’ordinanza è annullata senza rinvio nella parte relativa alle misure cautelari personali, con assorbimento di ogni altro motivo.
Nota della Redazione
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